(Regolamento di alimentazione-art. 6)
                               Art. 6. 
                      Materie prime per mangimi 
 
    Nell'alimentazione  delle  bovine   da   latte   possono   essere
utilizzate le seguenti materie prime: 
      cereali: mais, sorgo, orzo, avena, frumento, triticale, segale,
farro, miglio e panico; 
      semi di oleaginose: soia, lino, girasole; 
      semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico; 
      foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse; 
      polpe secche di bietola; 
      concentrato proteico di patate. 
    Possono  inoltre  essere  utilizzati  nei  mangimi  complementari
composti carruba, melassi di bietola e di canna da zucchero, estratti
di malto, glicole propilenico e glicerolo  in  quantita'  totale  non
superiore al 6%. 
    L'uso aziendale di preparazioni zuccherine anche in forma liquida
a base di melassi (di bietola e di canna da  zucchero),  estratti  di
malto,   glicole   propilenico   e   glicerolo,   da    somministrare
individualmente agli animali o disperse nel  piatto  unico,  per  gli
animali  in  lattazione  e'  limitato  alla  dose  massima   di   800
g/capo/giorno. E' vietata la somministrazione  di  tali  preparazioni
tramite l'acqua di abbeverata. 
    Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre,
utilizzati i prodotti e gli alimenti  consentiti  dalla  legislazione
vigente per le bovine da latte previa valutazione del  Consorzio  del
Formaggio Parmigiano Reggiano che, verificata  la  compatibilita'  ai
principi dell'art. 2, ne da' comunicazione agli organismi preposti.