Art. 6. Materie prime per mangimi Nell'alimentazione delle bovine da latte possono essere utilizzate le seguenti materie prime: cereali: mais, sorgo, orzo, avena, frumento, triticale, segale, farro, miglio e panico; semi di oleaginose: soia, lino, girasole; semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico; foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse; polpe secche di bietola; concentrato proteico di patate. Possono inoltre essere utilizzati nei mangimi complementari composti carruba, melassi di bietola e di canna da zucchero, estratti di malto, glicole propilenico e glicerolo in quantita' totale non superiore al 6%. L'uso aziendale di preparazioni zuccherine anche in forma liquida a base di melassi (di bietola e di canna da zucchero), estratti di malto, glicole propilenico e glicerolo, da somministrare individualmente agli animali o disperse nel piatto unico, per gli animali in lattazione e' limitato alla dose massima di 800 g/capo/giorno. E' vietata la somministrazione di tali preparazioni tramite l'acqua di abbeverata. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre, utilizzati i prodotti e gli alimenti consentiti dalla legislazione vigente per le bovine da latte previa valutazione del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano che, verificata la compatibilita' ai principi dell'art. 2, ne da' comunicazione agli organismi preposti.