Articolo 259 
            Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 
 
  1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno,
entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione  del
decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato. 
 
  2.  L'ipotesi  di  bilancio  realizza  il   riequilibrio   mediante
l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. 
 
  3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con  le
modalita' di cui all'articolo 251,  riorganizzando  anche  i  servizi
relativi all'acquisizione  delle  entrate  ed  attivando  ogni  altro
cespite. 
 
  4. Le province ed  i  comuni  per  i  quali  le  risorse  di  parte
corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed
al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in
detrazione ai trasferimenti  erariali,  sono  disponibili  in  misura
inferiore, rispettivamente, a  quella  media  unica  nazionale  ed  a
quella media della fascia demografica di appartenenza, come  definita
con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1, richiedono,  con  la
presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la  quantificazione
annua dei contributi a cio' destinati, l'adeguamento  dei  contributi
statali  alla  media  predetta,  quale  fattore  del   consolidamento
finanziario della gestione. 
 
  5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale  riorganizza
con criteri di efficienza tutti i  servizi,  rivedendo  le  dotazioni
finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di
spesa  che  non  abbia  per  fine  l'esercizio  di  servizi  pubblici
indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per  il
risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti,
nonche'  delle  aziende  speciali,  nel  rispetto   della   normativa
specifica in materia. 
 
  6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione  delle  spese,
ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il  personale
comunque in  servizio  in  sovrannumero  rispetto  ai  rapporti  medi
dipendenti-popolazione  di  cui  all'articolo  263,  comma  2,  fermo
restando l'obbligo di accertare le  compatibilita'  di  bilancio.  La
spesa per il personale  a  tempo  determinato  deve  altresi'  essere
ridotta a non oltre il 50 per cento della  spesa  media  sostenuta  a
tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si
riferisce. 
 
  7. La  rideterminazione  della  dotazione  organica  e'  sottoposta
all'esame della Commissione per la finanza e gli organici degli  enti
locali per l'approvazione. 
 
  8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta
la denuncia dei fatti alla Procura  regionale  presso  la  Corte  dei
conti  da  parte  del  Ministero  dell'interno.  L'ente   locale   e'
autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio
un importo pari alla quantificazione del danno subito. E'  consentito
all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino  alla
conclusione del giudizio di responsabilita'. 
 
  9. La Cassa depositi e prestiti e gli  altri  istituti  di  credito
sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione
debitoria  dell'ente  locale,  al  31  dicembre  precedente,  in   un
ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di  ammortamento
gia' scadute. Conservano validita' i contributi statali  e  regionali
gia' concessi in relazione ai mutui preesistenti. 
 
  10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per  la  copertura
di posti negli enti locali dissestati in aggiunta  a  quelli  di  cui
alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri  predetti  siano
previsti per tutti  gli  enti  operanti  nell'ambito  della  medesima
regione o provincia autonoma. 
 
  11. Per le province ed i comuni il termine di cui  al  comma  1  e'
sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente,
dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento
dell'organo esecutivo.