Articolo 260
       Collocamento in disponibilita' del personale eccedente

1.  I  dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 259,
comma  6,  sono  collocati in disponibilita'. Ad essi si applicano le
vigenti  disposizioni,  cosi' come integrate dai contratti collettivi
di  lavoro,  in  tema  di  eccedenza  di  personale  e  di  mobilita'
collettiva o individuale.

2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale
posto  in  disponibilita'  un  contributo pari alla spesa relativa al
trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e
per  tutta la durata della disponibilita'. Analogo contributo, per la
durata  del rapporto di lavoro, e' corrisposto all'ente locale presso
il quale il personale predetto assume servizio.