Articolo 260 Collocamento in disponibilita' del personale eccedente 1. I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 259, comma 6, sono collocati in disponibilita'. Ad essi si applicano le vigenti disposizioni, cosi' come integrate dai contratti collettivi di lavoro, in tema di eccedenza di personale e di mobilita' collettiva o individuale. 2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in disponibilita' un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilita'. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, e' corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio.