ART. 119 (L)
           (Equiparazione dello straniero e dell'apolide)

   1.   Il   trattamento   previsto  per  il  cittadino  italiano  e'
assicurato,  altresi',  allo  straniero regolarmente soggiornante sul
territorio  nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto
oggetto  del  processo da instaurare e all'apolide, nonche' ad enti o
associazioni  che  non  perseguono  scopi  di  lucro e non esercitano
attivita' economica.