(Regolamento di polizia veterinaria- art. 153)
                              Art. 153. 
 
 
  I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le
modalita'  stabilite  dal  1°  comma  dell'art.   16   del   presente
regolamento, trascorsi  15  giorni  dall'esito  dell'ultimo  caso  di
malattia oppure quando tutti gli animali sono stati uccisi.