Art. 122. Cesseranno colla promulgazione della presente di aver vigore tutti i testi della legge 13 novembre 1859 sinora pubblicati, e cosi' pure ogni altra legge o regolamento in tutte le materie contemplate nella presente legge. Continuera' pero' ad avere nelle provincie toscane forza di legge il regolamento di polizia punitiva 20 giugno 1853 in tutte le parti nelle quali non e' contrario a questa legge, e sino a che non sia esteso anche alla Toscana il codice penale. E' mantenuta nelle provincie napoletane l'abrogazione del decreto 11 ottobre 1826 relativo alla sepoltura dei suicidi e degl'impenitenti.