(Allegato B-art. 122)
 
                              Art. 122. 
 
  Cesseranno colla promulgazione della presente di aver vigore  tutti
i testi della legge 13 novembre 1859 sinora pubblicati, e cosi'  pure
ogni altra legge o regolamento in tutte le materie contemplate  nella
presente legge. 
 
  Continuera' pero' ad avere nelle provincie toscane forza  di  legge
il regolamento di polizia punitiva 20 giugno 1853 in tutte  le  parti
nelle quali non e' contrario a questa legge, e sino  a  che  non  sia
esteso anche alla Toscana il codice penale. 
 
  E' mantenuta nelle provincie napoletane l'abrogazione  del  decreto
11   ottobre   1826   relativo   alla   sepoltura   dei   suicidi   e
degl'impenitenti.