Articolo 265
Durata   della   procedura   di   risanamento   ed  attuazione  delle
prescrizioni  recate  dal  decreto  di  approvazione  dell'ipotesi di
                 bilancio stabilmente riequilibrato

1.  Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque
anni  decorrenti  da  quello  per il quale viene redatta l'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo e' garantito
il mantenimento dei contributi erariali.

2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi
di   bilancio   sono   eseguite   dagli  amministratori,  ordinari  o
straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato
di  attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto
annuale.

3.  L'organo  della  revisione riferisce trimestralmente al consiglio
dell'ente ed all'organo regionale di controllo.

4.  L'inosservanza  delle  prescrizioni  contenute  nel  decreto  del
Ministro  dell'interno  di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la
segnalazione  dei  fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento
delle ipotesi di reato.