ART. 121 (L)
                     (Esclusione dal patrocinio)

   1.  L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle cause per cessione
di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione
appare   indubbiamente  fatta  in  pagamento  di  crediti  o  ragioni
preesistenti.