Art. 154 Nei casi di malattie delle api (peste europea, peste americana, nosemiasi ed acariasi) il sindaco, ricevuta la denuncia, dispone i seguenti provvedimenti: a) divieto di lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi materiale possibile veicolo di contagio; b) divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare o di occultare le api, le arnie, gli attrezzi ed il materiale in genere degli apiari infetti o sospetti; c) divieto di asportare il miele e la cera se non sottoposti ad appropriata sterilizzazione; d) chiusura delle arnie vuote; e) divieto di rinnovare o di immettere nuove famiglie nell'apiario infetto prima che i relativi impianti siano stati disinfettati. Sono da considerare sospetti tutti gli apiari situati nel raggio di volo delle api, calcolato in almeno 3 chilometri dall'apiario infetto.