(Regolamento di polizia veterinaria- art. 154)
                              Art. 154 
 
 
  Nei casi di malattie delle api  (peste  europea,  peste  americana,
nosemiasi ed acariasi) il sindaco, ricevuta la  denuncia,  dispone  i
seguenti provvedimenti: 
    a) divieto di lasciare a portata delle api il  miele,  i  favi  e
qualsiasi materiale possibile veicolo di contagio; 
    b) divieto  di  rimuovere,  vendere  o  comunque  alienare  o  di
occultare le api, le arnie, gli attrezzi ed il  materiale  in  genere
degli apiari infetti o sospetti; 
    c) divieto di asportare il miele e la cera se non  sottoposti  ad
appropriata sterilizzazione; 
    d) chiusura delle arnie vuote; 
    e)  divieto  di  rinnovare  o   di   immettere   nuove   famiglie
nell'apiario infetto  prima  che  i  relativi  impianti  siano  stati
disinfettati. 
  Sono da considerare sospetti tutti gli apiari situati nel raggio di
volo  delle  api,  calcolato  in  almeno  3  chilometri  dall'apiario
infetto.