(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 210)
 
                              Art. 210 
 
                           (Riassunzione) 
 
 
  1. Quando la Corte di cassazione dichiara  la  giurisdizione  della
Corte dei conti, ciascuna delle parti puo' riassumere  la  causa  non
oltre tre mesi dalla comunicazione  della  sentenza  della  Corte  di
cassazione effettuata, ai  sensi  dell'articolo  133  del  codice  di
procedura civile, ovvero, per il pubblico ministero, dal  momento  in
cui ne ha avuto conoscenza. 
 
 
  2. Il  giudice  si  uniforma  a  quanto  statuito  dalla  Corte  di
cassazione sulla giurisdizione. 
 
 
  3. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al  comma
1 o si avvera successivamente a essa  una  causa  di  estinzione  del
giudizio, l'intero processo si estingue; la sentenza della  Corte  di
cassazione  conserva  il  suo  effetto  vincolante  anche  nel  nuovo
processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.