Allegato C LEGGE SULLA SANITA' PUBBLICA Art. 1. La tutela della sanita' pubblica e' affidata al ministro dell'interno e sotto la sua dipendenza ai prefetti, ai sotto-prefetti ed ai sindaci. Nell'esercizio delle attribuzioni relative, il ministro e' assistito da un Consiglio superiore di sanita', i prefetti da Consigli sanitari provinciali, ed i sotto-prefetti da Consigli sanitari di circondario. Il ministro, i prefetti ed i sotto-prefetti possono nominare commissioni, ispettori o delegati temporari, e commettere loro una parte delle proprie attribuzioni.