Articolo 270
                       Contributi associativi

1.  I  contributi,  stabiliti  con  delibera  dagli  organi statutari
competenti   dell'Anci,   dell'Upi,  dell'Aiccre,  dell'Uncem,  della
Cispel,  delle  altre  associazioni  degli  enti  locali e delle loro
aziende  con  carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli
enti  associati  possono  essere riscossi con ruoli, formati ai sensi
del  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n. 46, ed affidati ai
concessionari   del  servizio  nazionale  di  riscossione.  Gli  enti
anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate
forme  di  pubblicita'  relative  alle  adesioni  e  ai  loro bilanci
annuali.

2.  La  riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione,
su  richiesta  dei  consigli  delle associazioni suddette, secondo le
modalita' stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

3.  Gli  enti  associati hanno diritto di recedere dalle associazioni
entro  il  31  ottobre  di  ogni anno, con conseguente esclusione dai
ruoli dal 1^ gennaio dell'anno successivo.