Articolo 271
                          Sedi associative

1.  Gli  enti  locali,  le  loro aziende e le associazioni dei comuni
presso  i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci,
dell'Upi,  dell'Aiccre,  dell'Uncem,  della Cispel e sue federazioni,
possono  con  apposita  deliberazione,  da  adottarsi  dal rispettivo
consiglio,  mettere  a  disposizione gratuita per tali sedi locali di
loro  proprieta'  ed  assumere  le  relative  spese di illuminazione,
riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.

2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono
disporre  il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri
dipendenti  presso  gli  organismi  nazionali  e regionali dell'Anci,
dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed
autorizzarli  a  prestare  la  loro  collaborazione in favore di tali
associazioni.   I   dipendenti  distaccati  mantengono  la  posizione
giuridica  ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede
l'ente  di  appartenenza.  Gli  enti  di  cui  sopra  possono inoltre
autorizzare,  a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti
a riunioni delle associazioni sopra accennate.

3.  Le  associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare piu' di
dieci  dipendenti  distaccati  dagli enti locali o dalle loro aziende
presso  le  rispettive  sedi  nazionali  e non piu' di tre dipendenti
predetti presso ciascuna sezione regionale.