ART. 123 (L)
(Termine per la presentazione  o  integrazione  della  documentazione
               necessaria ad accertare la veridicita)

   1.    Per   la   presentazione   o   integrazione,   a   pena   di
inammissibilita',    della    documentazione   richiesta   ai   sensi
dell'articolo  79,  comma  3,  puo'  essere  concesso  un termine non
superiore a due mesi.