ART. 124 (L)
              (Organo competente a ricevere l'istanza)

   1.  L'istanza  e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal
difensore,   ovvero  inviata,  a  mezzo  raccomandata,  al  consiglio
dell'ordine degli avvocati.
   2.  Il consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo in cui
ha  sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se
il  processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato
competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione,
il  Consiglio  di  Stato,  ovvero  le  sezioni  riunite  o le sezioni
giurisdizionali  centrali  presso  la  Corte  dei conti, il consiglio
dell'ordine  competente e' quello del luogo ove ha sede il magistrato
che ha emesso il provvedimento impugnato.