Art. 12. Il presidente ed i membri del Consiglio superiore, i vicepresidenti ed i membri eletti dai Consigli sanitari provinciali, e di circondario, stanno in ufficio per un triennio e sono sempre rieleggibili. Tanto gli ordinari che gli straordinari si rinnovano separatamente per terzo. La scadenza nei primi due anni e' determinata dalla sorte, in appresso dall'anzianita'. Ove il rinnovellamento per terzo non possa avere luogo, il numero eccedente scadra' alla fine del triennio. Chi surroga un consigliere uscito, anzi tempo dura in ufficio solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.