(Allegato C-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
  Il presidente ed i membri del Consiglio superiore, i vicepresidenti
ed  i  membri  eletti  dai  Consigli  sanitari  provinciali,   e   di
circondario,  stanno  in  ufficio  per  un  triennio  e  sono  sempre
rieleggibili. 
 
  Tanto gli ordinari che gli straordinari si rinnovano  separatamente
per terzo. 
 
  La scadenza nei primi due  anni  e'  determinata  dalla  sorte,  in
appresso dall'anzianita'. 
 
  Ove il rinnovellamento per terzo non possa avere luogo,  il  numero
eccedente scadra' alla fine del triennio. 
 
  Chi surroga un consigliere uscito, anzi tempo dura in ufficio  solo
quanto avrebbe durato il suo predecessore.