(Allegato C-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
  Al Consiglio superiore di sanita'  e'  addetto  per  segretario  un
dottore  in  medicina  o  chirurgia,  il  quale   avra'   posto   fra
gl'impiegati  del  Ministero  dell'interno  e  non  avra'  voto   nel
Consiglio. 
 
  Nei Consigli sanitari provinciali e di circondario le  funzioni  di
segretario saranno rispettivamente disimpegnate dai vice-conservatori
e dai commissari del vaccino, i quali non avranno voto nelle  materie
estranee a quelle di cui all'articolo 3.