(Allegato C-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
  Nei capoluoghi di circondario vi  sara'  un  Consiglio  di  sanita'
presieduto dal sotto-prefetto e composto di  un  vice-presidente  del
procuratore del Re presso il tribunale ove  esista,  in  difetto  del
giudice  di  mandamento,  di   tre   consiglieri   ordinari   e   due
straordinari.