(Allegato C-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
  Due dottori in medicina o chirurgia ed un farmacista saranno sempre
nel novero dei membri ordinari dei Consigli di sanita' provinciali  e
di circondario. 
 
  Sara' poi chiamato a farne parte un veterinario patentato, il quale
nei luoghi ove esiste una scuola di veterinaria verra' scelto  fra  i
professori della medesima. 
 
  Ne faranno inoltre parte il conservatore, e i vice-conservatori del
vaccino che vi avranno  le  attribuzioni  assegnate  al  conservatore
dall'articolo 3.