Art. 9. Due dottori in medicina o chirurgia ed un farmacista saranno sempre nel novero dei membri ordinari dei Consigli di sanita' provinciali e di circondario. Sara' poi chiamato a farne parte un veterinario patentato, il quale nei luoghi ove esiste una scuola di veterinaria verra' scelto fra i professori della medesima. Ne faranno inoltre parte il conservatore, e i vice-conservatori del vaccino che vi avranno le attribuzioni assegnate al conservatore dall'articolo 3.