ART. 126 (L)
(Ammissione anticipata da parte   del   consiglio  dell'ordine  degli
                              avvocati)

   1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata
o  e'  pervenuta  l'istanza  di  ammissione, il consiglio dell'ordine
degli  avvocati,  verificata  l'ammissibilita'  dell'istanza, ammette
l'interessato  in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla
stregua  della  dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista,
ricorrono  le  condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e'
subordinata  e se le pretese che l'interessato intende far valere non
appaiono manifestamente infondate.
   2.  Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie
o  respinge,  ovvero  dichiara  inammissibile l'istanza, e' trasmessa
all'interessato e al magistrato.
   3.  Se  il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile
l'istanza,  questa  puo' essere proposta al magistrato competente per
il giudizio, che decide con decreto.