ART. 127 (L)
(Trasmissione all'ufficio    finanziario    degli    atti    relativi
                    all'ammissione al patrocinio)

   1.  Copia  dell'atto  con  il quale il consiglio dell'ordine, o il
magistrato   competente   per  il  giudizio,  accoglie  l'istanza  e'
trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.
   2.  Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni,
indicazioni  ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare
del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei
dati  indicati  con  le  risultanze  dell'anagrafe  tributaria e puo'
disporre  che  sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione
della  Guardia  di  finanza,  la  verifica  della  posizione  fiscale
dell'istante e dei conviventi.
   3.  Se  risulta  che  il beneficio e' stato concesso sulla base di
prospettazioni  dell'istante  non  veritiere,  l'ufficio  finanziario
richiede  la  revoca  dell'ammissione  e trasmette gli atti acquisiti
alla  Procura  della  Repubblica presso il tribunale competente per i
reati di cui all'articolo 125.
   4.  La  effettivita' e la permanenza delle condizioni previste per
l'ammissione  al  patrocinio  e'  in  ogni  tempo,  anche  successivo
all'ammissione,  verificata  su richiesta dell'autorita' giudiziaria,
ovvero  su  iniziativa  dell'ufficio  finanziario  o della Guardia di
finanza.