Art. 335 
 
            Determinazione del canone per gli alloggi AST 
 
1. Per gli alloggi di servizio  di  temporanea  sistemazione  per  le
famiglie dei  militari  (AST),  l'ammontare  del  canone  mensile  di
concessione amministrativa e' calcolato moltiplicando il  valore  del
metro quadrato di superficie, determinato su base nazionale e pari  a
euro 1,95, per la superficie  convenzionale  dell'alloggio  e  per  i
coefficienti relativi al livello del piano, a vetusta' e  allo  stato
di conservazione e manutenzione. Se il canone cosi' calcolato risulta
superiore  a  quello  derivante  dall'applicazione  della   normativa
vigente in materia di equo canone, al concessionario dell'alloggio e'
applicato quest'ultimo. 
2. La superficie convenzionale e i coefficienti  correttivi  relativi
al livello di  piano,  vetusta'  e  dello  stato  di  manutenzione  e
conservazione sono quelli previsti negli articoli 13,  19,  20  e  21
della legge 27 luglio 1978, n. 392. 
3. Se si e' proceduto a lavori di  integrale  ristrutturazione  o  di
completo restauro, l'anno di  costruzione  e'  quello  in  cui  detti
lavori sono stati ultimati. Gli organi tecnici del  comando  militare
territoriale  nella   cui   circoscrizione   ricadono   gli   alloggi
individuano l'anno di costruzione, di ristrutturazione o di  restauro
cui fare riferimento. 
 
 
          Note all'art. 335: 
          - Il testo degli artt. 13, 19,  20  e  21  della  legge  27
          luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di  immobili
          urbani), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29  luglio
          1978, n. 211, e' il seguente: 
          «Art.  13  (Superficie  convenzionale).  -  La   superficie
          convenzionale e' data dalla somma dei seguenti elementi: 
          a) l'intera superficie dell'unita' immobiliare; 
          b) il 50  per  cento  della  superficie  delle  autorimesse
          singole; 
          c) il 20 per cento della superficie del posto  macchina  in
          autorimesse di uso comune; 
          d) il 25 per cento della superficie di  balconi,  terrazze,
          cantine ed altri accessori simili; 
          e) il 15 per cento della superficie scoperta di  pertinenza
          dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore; 
          f) il 10 per cento della superficie  condominiale  a  verde
          nella  misura   corrispondente   alla   quota   millesimale
          dell'unita' immobiliare. 
          E' detratto il 30 per cento dalla superficie dei  vani  con
          altezza utile inferiore a metri 1.70. 
          Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al
          netto dei muri perimetrali e di quelli interni. 
          L'elemento di cui alla lettera e) entra nel  computo  della
          superficie convenzionale fino ad un massimo  non  eccedente
          la superficie di cui alla lettera a). 
          Alla superficie di cui  alla  lettera  a)  si  applicano  i
          seguenti coefficienti: 
          a) 1,00 per l'unita' immobiliare di superficie superiore  a
          metri quadrati 70; 
          b) 1,10 per l'unita' immobiliare di superficie compresa fra
          metri quadrati 46 e metri quadrati 70; 
          c) 1,20 per l'unita' immobiliare inferiore a metri quadrati
          46. I coefficienti di cui alle lettere b) e c)  del  quinto
          comma non si  applicano  agli  immobili  il  cui  stato  di
          conservazione  e  manutenzione   e'   scadente   ai   sensi
          dell'articolo 21.». 
          «Art. 19 (Livello di piano). - In relazione al  livello  di
          piano, limitatamente alle  unita'  immobiliari  situate  in
          immobili costituiti da almeno tre  piani  fuori  terra,  si
          applicano i seguenti coefficienti: 
          a) 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato; 
          b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno; 
          c) 1,00 per le abitazioni situate  nei  piani  intermedi  e
          all'ultimo piano; 
          d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico. 
          Per le abitazioni situate al quarto piano  e  superiori  di
          immobili sprovvisti di ascensore, i  coefficienti  previsti
          alle  lettere  c)  e   d)   del   comma   precedente   sono
          rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10.». 
          «Art. 20  (Vetusta').  -  In  relazione  alla  vetusta'  si
          applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente
          dal  sesto  anno  successivo  a   quello   di   costruzione
          dell'immobile e stabilito nel modo seguente: 
          a) 1 per cento per i successivi quindici anni; 
          b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni. 
          Se si e' proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o
          di  completo  restauro  dell'unita'  immobiliare,  anno  di
          costruzione e' quello  della  ultimazione  di  tali  lavori
          comunque accertato.». 
          «Art. 21 (Stato di  conservazione  e  manutenzione).  -  In
          relazione  allo  stato  di  conservazione  e   manutenzione
          dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti: 
          a) 1,00 se lo stato e' normale; 
          b) 0,80 se lo stato e' mediocre; 
          c) 0,60 se lo stato e' scadente. 
          Per  la  determinazione  dello  stato  di  conservazione  e
          manutenzione si tiene conto dei  seguenti  elementi  propri
          dell'unita' immobiliare: 
          1) pavimenti; 
          2) pareti e soffitti; 
          3) infissi; 
          4) impianto elettrico; 
          5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari; 
          6) impianto di riscaldamento; 
          nonche' dei seguenti elementi comuni: 
          1) accessi, scale e ascensore; 
          2) facciate, coperture e parti comuni in genere. 
          Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora  siano
          in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei
          quali due devono essere propri dell'unita' immobiliare. 
          Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora  siano
          in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui
          sopra, dei  quali  tre  devono  essere  propri  dell'unita'
          immobiliare. 
          Lo stato dell'immobile si considera scadente in  ogni  caso
          se l'unita' immobiliare non dispone di impianto elettrico o
          dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e  nei
          servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici  privati
          o se essi sono comuni a piu' unita' immobiliari. 
          Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  con  suo  decreto  da
          emanarsi entro tre  mesi  dalla  entrata  in  vigore  della
          presente legge, indichera' analiticamente gli  elementi  di
          valutazione fissati nei commi precedenti.».