Art. 16. La loro vigilanza si estende sopra gli ospedali, i luoghi di detenzione, gl'istituti pubblici d'educazione, e gli stabilimenti sanitari non dipendenti dai Consigli sanitari militari. Uno o piu' dei membri dei Consigli saranno dal ministro, dai prefetti o sotto-prefetti rispettivamente delegati per l'ispezione degli stabilimenti contemplati in questo articolo quando se ne riconosca la necessita'.