(Allegato C-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
  La loro vigilanza si  estende  sopra  gli  ospedali,  i  luoghi  di
detenzione, gl'istituti pubblici  d'educazione,  e  gli  stabilimenti
sanitari non dipendenti dai Consigli sanitari militari. 
 
  Uno o piu' dei  membri  dei  Consigli  saranno  dal  ministro,  dai
prefetti o sotto-prefetti rispettivamente  delegati  per  l'ispezione
degli stabilimenti  contemplati  in  questo  articolo  quando  se  ne
riconosca la necessita'.