Art. 17. Sono sottoposte alla sorveglianza dei Consigli sanitari quanto alla legalita' dell'esercizio le professioni: di medico o medico-chirurgo; di chirurgo od esercente parte della chirurgia; di levatrice, veterinario e farmacista. Sono inoltre sottoposti alla loro sorveglianza i commerci e le industrie di droghiere, liquorista, confettiere, erbolaio, fabbricante e venditore di prodotti chimici, fabbricante di acque e fanghi minerali, fabbricante di birra, di acque gassose e di altre bevande artificiali.