(Allegato C-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
  Sono sottoposte alla sorveglianza dei Consigli sanitari quanto alla
legalita' dell'esercizio le professioni: 
 
  di medico o medico-chirurgo; 
 
  di chirurgo od esercente parte della chirurgia; 
 
  di levatrice, veterinario e  farmacista.  Sono  inoltre  sottoposti
alla loro sorveglianza  i  commerci  e  le  industrie  di  droghiere,
liquorista,  confettiere,  erbolaio,  fabbricante  e   venditore   di
prodotti chimici, fabbricante di acque e fanghi minerali, fabbricante
di birra, di acque gassose e di altre bevande artificiali.