(Allegato C-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  Avendo indizio di  alterazioni  nocive  in  sostanze  destinate  ad
alimento o rimedio, o di preparazioni che  possano  in  qualche  modo
pregiudicare la sanita',  i  Consigli  ne  riferiranno  all'autorita'
superiore, e si procedera' alla visita delle  merci  sospette,  delle
officine, negozi o magazzini in cui si contengono, coll'assistenza di
quello fra i loro membri che verra' delegato a termini  dell'articolo
16.