Art. 19. Avendo indizio di alterazioni nocive in sostanze destinate ad alimento o rimedio, o di preparazioni che possano in qualche modo pregiudicare la sanita', i Consigli ne riferiranno all'autorita' superiore, e si procedera' alla visita delle merci sospette, delle officine, negozi o magazzini in cui si contengono, coll'assistenza di quello fra i loro membri che verra' delegato a termini dell'articolo 16.