Art. 24. Appartiene ai Consigli di circondario di tassare sulla richiesta degl'interessati le note di provviste farmaceutiche od onorari per servizi medici, chirurgici, ostetrici o veterinari. Questa estimazione sara' fatta dai Consigli secondo le consuetudini locali e le norme direttive che verranno loro impartite dall'autorita' superiore.