ART. 131 (L) 
               (Effetti dell'ammissione al patrocinio) 
 
  1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e  relativamente  alle
spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate  a  debito,
altre sono anticipate dall'erario. 
  2. Sono spese prenotate a debito: 
    a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo; 
    b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  nel  processo
contabile e tributario; 
    c) le  spese  forfettizzate  per  le  notificazioni  a  richiesta
d'ufficio nel processo civile; 
    d) l'imposta di registro ai  sensi  dell'articolo  59,  comma  1,
lettere a) e b), del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; 
    e) l'imposta ipotecaria e catastale ai  sensi  dell'articolo  16,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; 
 
    f) i diritti di copia. 
  3.  Gli  onorari  dovuti  al  consulente   tecnico   di   parte   e
all'ausiliario del magistrato sono prenotati  a  debito,  a  domanda,
anche nel caso di transazione della lite,  se  non  e'  possibile  la
ripetizione dalla parte a carico della  quale  sono  poste  le  spese
processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o
per revoca dell'ammissione. Lo stesso  trattamento  si  applica  agli
onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni  ad  essi  demandate
dal magistrato nei casi previsti  dalla  legge  e  all'indennita'  di
custodia del bene sottoposto a sequestro. 
  4. Sono spese anticipate dall'erario: 
    a) gli onorari e le spese dovuti al difensore; 
    b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti  ai  magistrati,
agli appartenenti agli uffici e  agli  ufficiali  giudiziari  per  le
trasferte relative al compimento di atti  del  processo  fuori  dalla
sede in cui si svolge, nel processo civile; 
    c) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a  testimoni,  a
notai, a consulenti tecnici di  parte  e  ausiliari  del  magistrato,
nonche' le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico  da  parte
di questi ultimi; 
    d)  le  spese  per  gli  strumenti  di  pubblicita'  legale   dei
provvedimenti del magistrato nel processo civile; 
    e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita  o  per  la
distruzione di quella compiuta nel processo civile; 
    f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio. 
  5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo  33,
i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli
ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione  a
richiesta di parte. 
 
          Note all'art. 131: 
              - Si trascrive il testo dell'art. 17  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972   n.   642
          (Disciplina  dell'imposta  di  bollo),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972,  n.  292,  supplemento
          ordinario, n. 3: 
              "Art. 17. (Atti dei  procedimenti  giurisdizionali).  -
          Nei  procedimenti,  compresi  quelli   esecutivi,   innanzi
          all'autorita' giudiziaria ordinaria  e  alle  giurisdizioni
          speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato
          ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del  gratuito
          patrocinio e' prenotata a debito. 
              Nella  procedura  di   fallimento   si   osservano   le
          disposizioni dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo  1942,
          n. 267. 
              Le imposte di bollo prenotate a  debito  ai  sensi  dei
          commi precedenti sono ripetibili nei  casi  e  con  i  modi
          indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.". 
              Per il testo dell'art. 59, comma 1, lett. a) e  b)  del
          decreto del Presidente della  Repubblica  n.  131/1986,  v.
          nota all'art. 108. 
              - Per il testo dell'art. 16,  comma  1,  lett.  e)  del
          decreto legislativo n. 347/1990, v. nota all'art. 108.