ART. 131 (L) (Effetti dell'ammissione al patrocinio) 1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo; b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario; c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile; d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; f) i diritti di copia. 3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennita' di custodia del bene sottoposto a sequestro. 4. Sono spese anticipate dall'erario: a) gli onorari e le spese dovuti al difensore; b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile; c) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonche' le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi; d) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile; e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile; f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio. 5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
Note all'art. 131: - Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario, n. 3: "Art. 17. (Atti dei procedimenti giurisdizionali). - Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del gratuito patrocinio e' prenotata a debito. Nella procedura di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dei commi precedenti sono ripetibili nei casi e con i modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.". Per il testo dell'art. 59, comma 1, lett. a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, v. nota all'art. 108. - Per il testo dell'art. 16, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 347/1990, v. nota all'art. 108.