ART. 132 (R)
  (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

   1.  Nel  caso di compensazione delle spese, se la registrazione e'
chiesta  dalla  parte  ammessa  al  patrocinio, l'imposta di registro
della  sentenza  e' prenotata a debito per la meta' o per la quota di
compensazione  ed  e'  pagata  per  il rimanente dall'altra parte; e'
pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio
che  ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli
usi previsti dalla legge.