ART. 134 (L)
                       (Recupero delle spese)

   1.  Se  lo  Stato  non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la
vittoria  della  causa o la composizione della lite ha messo la parte
ammessa  al  patrocinio  in  condizione  di poter restituire le spese
erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
   2.  La  rivalsa  puo'  essere  esercitata per le spese prenotate e
anticipate  quando  per  sentenza  o  transazione la parte ammessa ha
conseguito  almeno  il  sestuplo  delle spese, o nel caso di rinuncia
all'azione  o  di estinzione del giudizio; puo' essere esercitata per
le  sole  spese  anticipate  indipendentemente  dalla  somma o valore
conseguito.
   3.  Nelle  cause  che  vengono  definite per transazione, tutte le
parti  sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate
a debito, ed e' vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio.
Ogni patto contrario e' nullo.
   4.   Quando  il  giudizio  e'  estinto  o  rinunciato  l'attore  o
l'impugnante  diverso  dalla parte ammessa al patrocinio e' obbligato
al pagamento delle spese prenotate a debito.
   5.  Nelle  ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 del
codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli
previsti  nei  commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al
pagamento delle spese prenotate a debito.
 
          Nota all'art. 134:
              -  Per  il  testo dell'art. 309 del codice di procedura
          civile, si veda la nota all'art. 128.