Art. 87 
            Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati 
 
  1. I  vincoli  gravanti  sugli  strumenti  finanziari  immessi  nel
sistema si trasferiscono, senza effetti  novativi,  sui  diritti  del
depositante con la girata alla societa' di  gestione  accentrata;  le
annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte;  di
cio' e' fatta menzione sul titolo. Detti vincoli e quelli  costituiti
successivamente risultano da apposito registro tenuto dal depositario
in conformita' agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile. 
  2. L'iscrizione del vincolo nel registro, ai  sensi  del  comma  1,
produce gli effetti propri della costituzione del vincolo sul titolo. 
Resta fermo,  per  gli  strumenti  finanziari  nominativi,  l'obbligo
dell'annotazione nel registro dell'emittente. 
  3. Nel caso di ritiro  di  strumenti  finanziari  dal  sistema,  il
depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi  certificati  con
l'indicazione della data della loro costituzione. 
  4. Le registrazioni e le annotazioni previste dal presente articolo
sono comunicate, entro tre giorni, all'emittente per  le  conseguenti
annotazioni. 
  5. Nel caso di pignoramento di  strumenti  finanziari  immessi  nel
sistema gli adempimenti nei  confronti  dei  comproprietari  previsti
dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti
nei confronti dei depositari,