ART. 279
                             (sanzioni)

   1.  Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita
una  attivita'  in  assenza  della  prescritta  autorizzazione ovvero
continua    l'esercizio    dell'impianto    o    dell'attivita'   con
l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine
di  chiusura  dell'impianto  o di cessazione dell'attivita' e' punito
con  la  pena  dell'arresto  da due mesi a due anni o dell'ammenda da
duecentocinquantotto  euro  a  milletrentadue  euro. Chi sottopone un
impianto  a  modifica  sostanziale  senza  l'autorizzazione  prevista
dall'articolo 269, comma 8, e' punito con la pena dell'arresto fino a
sei  mesi o dell'ammenda fino a milletrentadue euro; chi sottopone un
impianto   ad  una  modifica  non  sostanziale  senza  effettuare  la
comunicazione  prevista  dal  citato articolo 269, comma 8, e' punito
con la pena dell'ammenda fino a mille euro.
   2.  Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attivita', viola i
valori    limite   di   emissione   o   le   prescrizioni   stabiliti
dall'autorizzazione,  dall'Allegato  I alla parte quinta del presente
decreto,  dai  piani  e  dai  programmi  o  dalla  normativa  di  cui
all'articolo  271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita'
competente  ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
   3.  Chi  mette  in  esercizio  un  impianto o inizia ad esercitare
un'attivita' senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta
ai  sensi  dell'articolo  269,  comma  5  o  comma  15,  o  ai  sensi
dell'articolo 272, comma 1, e' punito con l'arresto fino ad un anno o
con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
   4.  Chi non comunica all'autorita' competente i dati relativi alle
emissioni  ai  sensi  dell'articolo  269,  comma  5,  e'  punito  con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
   5.  Nei  casi  previsti  dal  comma  2  si  applica sempre la pena
dell'arresto  fino  ad un anno se il superamento dei valori limite di
emissione  determina  anche  il  superamento  dei  valori  limite  di
qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.
   6.  Chi,  nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta
tutte  le  misure  necessarie  ad evitare un aumento anche temporaneo
delle  emissioni e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o
dell'ammenda fino a milletrentadue euro.
   7.  Per  la  violazione  delle prescrizioni dell'articolo 276, nel
caso  in  cui  la  stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai
commi  da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo
277   si   applica   una   sanzione   amministrativa   pecuniaria  da
quindicimilaquattrocentonovantatre               euro               a
centocinquantaquattromilanovecentotrentasette  euro.  All'irrogazione
di  tale  sanzione  provvede,  ai  sensi degli articoli 17 e seguenti
della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  la  regione o la diversa
autorita'  indicata  dalla  legge  regionale.  La  sospensione  delle
autorizzazioni in essere e' sempre disposta in caso di recidiva.