ART. 138 (L)
          (Commissione del patrocinio a spese dello Stato)

   1.   Presso   ogni   commissione   tributaria  e'  costituita  una
commissione  del  patrocinio  a  spese  dello  Stato  composta  da un
presidente  di  sezione,  che  la  presiede, da un giudice tributario
designato  dal  presidente della commissione, nonche' da tre iscritti
negli  albi  o  elenchi  di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546 e successive modificazioni,
designati  al  principio  di  ogni  anno  a  turno  da ciascun ordine
professionale  del  capoluogo  in  cui ha sede la commissione e dalla
direzione   regionale   delle  entrate.  Per  ciascun  componente  e'
designato  anche  un  membro supplente. Al presidente e ai componenti
non  spetta  alcun  compenso.  Esercita  le funzioni di segretario un
funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.
 
          Nota all'art. 138:
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 12, comma 2, del
          decreto  legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni
          sul  processo  tributario  in  attuazione  della  delega al
          Governo  contenuta  nell'art.  30  della  legge 30 dicembre
          1991, n. 413):
              "2.  Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle
          commissioni  tributarie,  se  iscritti  nei  relativi  albi
          professionali,   gli  avvocati,  i  procuratori  legali,  i
          dottori   commercialisti,   i   ragionieri   e   i   periti
          commerciali. Sono altresi' abilitati all'assistenza tecnica
          dinanzi   alle  commissioni  tributarie,  se  iscritti  nei
          relativi  albi  professionali, i consulenti del lavoro, per
          le  materie  concernenti le ritenute alla fonte sui redditi
          di  lavoro  dipendente  ed  assimilati  e  gli  obblighi di
          sostituto  di  imposta relativi alle ritenute medesime, gli
          ingegneri,  gli  architetti,  i geometri, i periti edili, i
          dottori  in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le
          materie   concernenti   l'estensione,  il  classamento  dei
          terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a
          titolo   di  promiscuita'  di  una  stessa  particella,  la
          consistenza,    il   classamento   delle   singole   unita'
          immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale
          e  gli  spedizionieri doganali per le materie concernenti i
          tributi  amministrati  dall'Agenzia delle dogane. In attesa
          dell'adeguamento  alle  direttive comunitarie in materia di
          esercizio  di  attivita'  di  consulenza  tributaria  e del
          conseguente   riordino   della   materia,  sono,  altresi',
          abilitati  alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi
          elenchi  da  tenersi  presso  le  direzioni regionali delle
          entrate, i soggetti indicati nell'art. 63, terzo comma, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
          nei  ruoli  di  periti  ed  esperti  tenuti dalle camere di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  per la
          subcategoria  tributi,  in possesso di diploma di laurea in
          giurisprudenza  o  in economia e commercio o equipollenti o
          di   diploma   di  ragioniere  limitatamente  alle  materie
          concernenti  le  imposte  di  registro,  di  successione, i
          tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonche' i
          dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate
          nel   Consiglio   nazionale   dell'economia  e  del  lavoro
          (C.N.E.L.)  e  i  dipendenti  delle  imprese,  o delle loro
          controllate  ai  sensi  dell'art.  2359  del codice civile,
          primo  comma,  numero  1),  limitatamente alle controversie
          nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le
          imprese  o  loro  controllate,  in  possesso del diploma di
          laurea  in  giurisprudenza  o  in  economia  e  commercio o
          equipollenti  o  di  diploma di ragioneria e della relativa
          abilitazione  professionale; con decreto del Ministro delle
          finanze  sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle
          disposizioni  del  presente periodo. Sono inoltre abilitati
          all'assistenza  tecnica dinanzi alle commissioni tributarie
          i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data
          di  entrata  in  vigore del Decreto legislativo 31 dicembre
          1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla
          Intendenza  di  finanza competente per territorio, ai sensi
          dell'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.".