ART. 141 (L)
                  (Onorario e spese del difensore)

   1.  L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai
sensi  dell'articolo  82;  per  gli  iscritti  agli  elenchi  di  cui
all'articolo  12,  comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n.  546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per
i  ragionieri  ed  il  parere  e'  richiesto  al  relativo  consiglio
dell'ordine; gli importi sono ridotti della meta'.
 
          Nota all'art. 141:
              Per  il  testo  dell'art.  12,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 546/1992, v. nota all'art. 138.