Art. 207.
                 (Valutazione del servizio militare)

  Ai  fini  del  computo  dell'anzianita'  di  servizio richiesta per
l'ammissione  al  concorso  per  merito  distinto  od  agli  esami di
idoneita' per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione o
di  primo  segretario, nonche' per l'ammissione al concorso per esami
od   allo  scrutinio  per  la  promozione  alla  qualifica  di  primo
archivista,  il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina
ad  impiego  di  ruolo, in reparti combattenti e' valutato per intero
come servizio civile di ruolo.
  Il  servizio  valutato  ai sensi del precedente comma e' cumulabile
con  quello  valutato ai sensi degli articoli 164, comma quinto, 176,
comma sesto, e 201.
  In  ogni caso, ai fini della partecipazione ai concorsi, agli esami
od  agli  scrutini  suddetti,  e' richiesta una permanenza minima, di
quattro anni di effettivo servizio nel ruolo.
  I  criteri  stabiliti  dai  commi precedenti per la valutazione del
servizio  militare prestato in reparti combattenti si osservano anche
per l'ammissione al concorso di cui all'art. 196.
  Le  stesse  disposizioni si applicano ai fini della ammissione agli
scrutini  per  la  promozione  alla  qualifica  di commesso, o agente
tecnico capo, con la permanenza minima nel ruolo di due anni.
  Le  disposizioni  dei  precedenti  commi  si  applicano  anche agli
impiegati  ai  quali  sono  stati  estesi  i  benefici  spettanti  ai
combattenti per la progressione nella carriera.