Art. 29. 1.° La loro vigilanza in materia igienica si estende nei luoghi pubblici: Agli alimenti ed alle bevande posti in commercio corrotti od alterati, od in condizioni tali da renderli nocivi; 2.° Alla rimozione degli oggetti che siano cagione d'insalubrita'. Quanto alle abitazioni ed ai siti destinati soltanto ad uso di privati, i sindaci potranno dare gli ordini opportuni, ed all'uopo farli eseguire d'uffizio al fine di rimuovere le cause d'insalubrita' al vicinato.