(Allegato C-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
    1.° La loro vigilanza in materia igienica si estende  nei  luoghi
pubblici: 
 
  Agli alimenti ed  alle  bevande  posti  in  commercio  corrotti  od
alterati, od in condizioni tali da renderli nocivi; 
 
    2.°   Alla   rimozione   degli   oggetti   che   siano    cagione
d'insalubrita'. 
 
  Quanto alle abitazioni ed ai siti  destinati  soltanto  ad  uso  di
privati, i sindaci potranno dare gli ordini  opportuni,  ed  all'uopo
farli eseguire d'uffizio al fine di rimuovere le cause d'insalubrita'
al vicinato.