ART. 142 (L)
(Processo avverso  il  provvedimento  di  espulsione del cittadino di
             Stati non appartenenti all'Unione europea)

   1.  Nel  processo  avverso  il  provvedimento  di  espulsione  del
cittadino  di  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea,  di cui
all'articolo  13,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286,
l'onorario  e  le  spese  spettanti all'avvocato e all'ausiliario del
magistrato  sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato
nella  misura  e  con  le  modalita'  rispettivamente  previste dagli
articoli  82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84
.
 
          Nota all'art. 142:
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  13  del decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme sulla condizione dello straniero):
              "Art.  13.  (Espulsione amministrativa). (Legge 6 marzo
          1998, n. 40, art. 11). - 1. Per motivi di ordine pubblico o
          di  sicurezza  dello  Stato,  il Ministro dell'interno puo'
          disporre  l'espulsione  dello straniero anche non residente
          nel  territorio  dello Stato, dandone preventiva notizia al
          Presidente  del  Consiglio dei ministri e al Ministro degli
          affari esteri.
              2.  L'espulsione  e'  disposta  dal  prefetto quando lo
          straniero:
                a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
          ai  controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
          dell'art. 10;
                b) si  e' trattenuto nel territorio dello Stato senza
          aver   chiesto   il   permesso  di  soggiorno  nel  termine
          prescritto,  salvo  che  il  ritardo  sia  dipeso  da forza
          maggiore,  ovvero  quando il permesso di soggiorno e' stato
          revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta
          giorni e non e' stato chiesto il rinnovo;
                c) appartiene   a  taluna  delle  categorie  indicate
          nell'art.  1  della  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, come
          sostituto  dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
          nell'art.  1  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575, come
          sostituito  dall'art.  13 della legge 13 settembre 1982, n.
          646.
              3.  L'espulsione  e'  disposta in ogni caso con decreto
          motivato.  Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento
          penale,  l'autorita'  giudiziaria rilascia nulla osta salvo
          che  sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso
          di  arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta
          all'atto  della  convalida,  salvo  che applichi una misura
          detentiva  ai  sensi  dell'art. 391, comma 5, del codice di
          procedura  penale.  Se  tale  misura  non e' applicata o e'
          cessata,  il  questore  puo'  adottare  la  misura  di  cui
          all'art. 14, comma 1.
              4.   L'espulsione   e'   eseguita   dal   questore  con
          accompagnamento   alla   frontiera   a  mezzo  della  forza
          pubblica, quando lo straniero:
                a) e' espulso ai sensi del comma 1 o si e' trattenuto
          indebitamente  nel  territorio dello Stato oltre il termine
          fissato con l'intimazione;
                b) e'  espulso  ai  sensi  del comma 2, lett. c) e il
          prefetto rilevi, sulla base delle circostanze obiettive, il
          concreto   pericolo   che   lo   straniero   si   sottragga
          all'esecuzione del provvedimento.
              5.   Si   procede   altresi'  all'accompagnamento  alla
          frontiera  a  mezzo  della  forza  pubblica dello straniero
          espulso  del  comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia
          privo  di  valido  documento  attestante la sua identita' e
          nazionalita'   e   il  prefetto  rilevi,  tenuto  conto  di
          circostanze   obiettive   riguardanti  il  suo  inserimento
          sociale,  familiare  e lavorativo, un concreto pericolo che
          lo  straniero  medesimo  si  sottragga  all'esecuzione  del
          provvedimento.
              6.    Negli    altri    casi,   l'espulsione   contiene
          l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
          termine  di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni
          per  il  viaggio  e  per  la  presentazione dell'ufficio di
          polizia  di  frontiera.  Quando l'espulsione e' disposta ai
          sensi del comma 2, lettera b), il questore puo' adottare la
          misura  di  cui  all'art.  14, comma 1, qualora il prefetto
          rilevi,  tenuto  conto di circostanze obiettive riguardanti
          l'inserimento   sociale,   familiare   e  lavorativo  dello
          straniero,   il   concreto  pericolo  che  quest'ultimo  si
          sottragga all'esecuzione del provvedimento.
              7.  Il  decreto di espulsione e il provvedimento di cui
          al   comma   1   dell'art.  14,  nonche'  ogni  altro  atto
          concernente  l'ingresso,  il soggiorno e l'espulsione, sono
          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
          francese, inglese o spagnola.
              8.   Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'  essere
          presentato  unicamente  ricorso  al  pretore,  entro cinque
          giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento.
          Il  termine  e'  di  trenta giorni qualora l'espulsione sia
          eseguita con accompagnamento immediato.
              9.   Il   ricorso,   a  cui  deve  essere  allegato  il
          provvedimento impugnato, e' presentato al pretore del luogo
          in  cui  ha  sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione.
          Nei  casi  di  espulsione  con  accompagnamento  immediato,
          sempreche'  sia  disposta  la  misura  di  cui  al  comma 1
          dell'art.   14,  provvede  il  pretore  competente  per  la
          convalida  di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il
          ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni
          caso,  entro  dieci  giorni  dalla  data  di  deposito  del
          ricorso,  sentito  l'interessato,  nei  modi  di  cui  agli
          articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
              10.  Il  ricorso  di cui ai commi 8, 9 e 11 puo' essere
          sottoscritto  anche  personalmente.  Nel caso di espulsione
          con  accompagnamento  immediato,  il  ricorso  puo'  essere
          presentato   anche  per  il  tramite  della  rappresentanza
          diplomatica   o   consolare   italiana   nello   Stato   di
          destinazione,  entro  trenta giorni dalla comunicazione del
          provvedimento;   in  tali  casi,  il  ricorso  puo'  essere
          sottoscritto  anche personalmente dalla parte alla presenza
          dei   funzionari   delle   rappresentanze   diplomatiche  o
          consolari,  che  provvedono a certificarne l'autenticita' e
          ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero
          e'  ammesso  al  gratuito patrocinio a spese dello Stato e,
          qualora  sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
          difensore  designato  dal  giudice nell'ambito dei soggetti
          iscritti  nella  tabella  di cui all'art. 29 delle norme di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura   penale   approvate   con   decreto  legislativo
          28 luglio   1989,   n.  271,  e  successive  modificazioni,
          nonche', ove necessario, da un interprete.
              11.  Contro  il  decreto di espulsione emanato ai sensi
          del  comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
          regionale del Lazio, sede di Roma.
              12.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  19,  lo
          straniero  espulso  e' rinviato allo Stato di appartenenza,
          ovvero,  quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato di
          provenienza.
              13.   Lo  straniero  espulso  non  puo'  rientrare  nel
          territorio  dello  Stato  senza una speciale autorizzazione
          del  Ministro  dell'interno;  in  caso di trasgressione, e'
          punito  con  l'arresto  da  due  mesi  a  sei  mesi  ed  e'
          nuovamente espulso con accompagnamento immediato.
              14.  Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo
          di  cinque  anni,  salvo  che  il  pretore  o  il tribunale
          amministrativo  regionale,  con il provvedimento che decide
          sul  ricorso  di  cui  ai  commi  8  e  11,  ne determinino
          diversamente  la  durata per un periodo non inferiore a tre
          anni,    sulla    base    di   motivi   legittimi   addotti
          dall'interessato  e tenuto conto della complessiva condotta
          tenuta dall'interessato sul territorio dello Stato.
              15.  Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
          allo   straniero   che  dimostri  sulla  base  di  elementi
          obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
          della  data  di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
          n.  40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
          cui all'art. 14, comma 1.
              16.   L'onere  derivante  dal  comma  10  del  presente
          articolo  e'  valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
          in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.".