ART. 145 (L) 
(Processo di interdizione e inabilitazione ad  istanza  del  pubblico
                             ministero) 
 
   1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione  promosso  dal
pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131,  eccetto
per gli onorari dovuti  al  consulente  tecnico  dell'interdicendo  o
dell'inabilitando, e all'ausiliario  del  magistrato,  i  quali  sono
anticipati dall'erario. 
   2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e
curatori,  nella  qualita',  di   presentare   entro   un   mese   la
documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera  c);  alla
scadenza del termine, l'ufficio chiede  all'ufficio  finanziario  gli
adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale
documentazione pervenuta. 
   3. Lo Stato ha diritto di ripetere  le  spese  nei  confronti  dei
tutori e curatori, nella  qualita',  se  il  magistrato  con  decreto
accerta  il  superamento  dei  limiti   di   reddito   previsti   per
l'ammissione al patrocinio nei  processi  civili,  sulla  base  della
documentazione  richiesta  ai  beneficiari   o   sulla   base   degli
accertamenti finanziari.