Art. 30. La presente legge andra' in vigore in tutto il regno col 1.° luglio 1865, restando da quel giorno abrogate tutte le anteriori ad essa contrarie ed i regolamenti speciali dei cessati Governi per servizi sanitari. Fino a che per altro una legge speciale provveda, nulla e' innovato quanto all'esercizio del commercio e della industria delle farmacie.