(Allegato C-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
  La presente legge andra' in vigore in tutto il regno col 1.° luglio
1865, restando da quel giorno abrogate tutte  le  anteriori  ad  essa
contrarie ed i regolamenti speciali dei cessati Governi  per  servizi
sanitari. 
 
  Fino a che per altro una legge speciale provveda, nulla e' innovato
quanto all'esercizio del commercio e della industria delle farmacie.