ART. 146 (L)
    (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

  1. Nella procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza
dichiarativa  di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel
fallimento  non  vi  e'  denaro  per  gli atti richiesti dalla legge,
alcune   spese   sono  prenotate  a  debito,  altre  sono  anticipate
dall'erario.
  2. Sono spese prenotate a debito:
    a)  l'imposta  di  registro  ai  sensi dell'articolo 59, comma 1,
lettera  c),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131;
    b)   l'imposta   ipotecaria   e   l'imposta  catastale  ai  sensi
dell'articolo  16,  comma  1,  lettera e), del decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347;
    c) il contributo unificato;
    d) i diritti di copia.
  3. Sono spese anticipate dall'erario:
    a)  le  spese  di  spedizione  o  l'indennita' di trasferta degli
ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
    b)  le  indennita' e le spese di viaggio spettanti a magistrati e
ad  appartenenti  agli  uffici per il compimento di atti del processo
fuori dalla sede in cui si svolge;
    c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
    d)  le  spese  per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria.
  4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena
vi   sono   disponibilita'   liquide,   sulle  somme  ricavate  dalla
liquidazione dell'attivo.
  5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.
 
          Note all'art. 146:
              -  Per  il  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          131/1986,  v.  nota  all'art.  73.  Si  trascrive  il testo
          dell'art. 59, comma 1, lett. c):
              "1.  Si  registrano a debito, cioe' senza contemporaneo
          pagamento delle imposte dovute:
                a) b) (omissis);
                c) gli  atti relativi alla procedura fallimentare, ai
          sensi  degli  articoli  91 e 133 del regio decreto 16 marzo
          1942, n. 267.".
              -  Per  il  testo  dell'art. 16, comma 1, lett. e), del
          decreto legislativo n. 347/1990, vedi nota all'art. 108.