ART. 147 (L) 
       (Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento) 
 
  1. In caso di revoca della dichiarazione di  fallimento,  le  spese
della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a  carico
del creditore istante, se condannato ai danni  per  aver  chiesto  la
dichiarazione di fallimento con colpa;  sono  a  carico  del  fallito
persona fisica, se con  il  suo  comportamento  ha  dato  causa  alla
dichiarazione di fallimento.