(Allegato D-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
  I presidenti ed  i  consiglieri  non  possono  essere  rimossi  ne'
sospesi dall'ufficio altrimenti che con decreto reale, in  seguito  a
relazione motivata del ministro dell'interno, ed udito  il  Consiglio
dei ministri.