(Allegato D-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
  I referendari istruiscono gli affari che  loro  sono  commessi  dal
presidente del Consiglio o dai presidenti  di  sezione,  e  ne  fanno
relazione al Consiglio od alla sezione. 
 
  Ciascun referendario non ha voce deliberativa che per  l'affare  di
cui e' relatore.