Art. 21.
Sanzioni   amministrative   per  le  violazioni  ritenute  penalmente
                              rilevanti
  1.  L'ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative
relative  alle  violazioni  tributarie  fatte  oggetto  di notizia di
reato.
  2.  Tali  sanzioni  non  sono eseguibili nei confronti dei soggetti
diversi  da  quelli  indicali dall'articolo 19, comma 2, salvo che il
procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o
sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula
che  esclude  la  rilevanza penale del fatto. In quest'ultimo caso, i
termini   per   la   riscossione  decorrono  dalla  data  in  cui  il
provvedimento   di   archiviazione  o  la  sentenza  sono  comunicati
all'ufficio  competente;  alla  comunicazione provvede la cancelleria
del giudice che li ha emessi.
  3.  Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa per
piu'  violazioni  tributarie  in concorso o continuazione fra loro, a
norma  dell'articolo  12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472,   alcune   delle   quali   soltanto   penalmente  rilevanti,  la
disposizione  del  comma  2  del  presente articolo opera solo per la
parte  della  sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile
in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.
 
          Nota all'art. 21:
              -   Il  testo  dell'art.  12  del  decreto  legislativo
          18 dicembre  1997, n. 472, gia' citato in nota all'art. 19,
          e' il seguente:
              "Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1.
          E'  punito  con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la
          violazione  piu'  grave,  aumentata da un quarto al doppio,
          chi,  con  una  sola  azione  od  omissione,  viola diverse
          disposizioni   anche  relative  a  tributi  diversi  ovvero
          commette,  anche  con  piu'  azioni  od  omissioni, diverse
          violazioni formali della medesima disposizione.
              2.  Alla  stessa  sanzione soggiace chi, anche in tempi
          diversi,   commette   piu'   violazioni   che,  nella  loro
          progressione,  pregiudicano  o  tendono  a  pregiudicare la
          determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche
          periodica del tributo.
              3.  Nei casi previsti dai commi l e 2, se le violazioni
          rilevano  ai  fini  di  piu'  tributi,  si  considera quale
          sanzione  base  cui  riferire  l'aumento, quella piu' grave
          aumentata di un quinto.
              4.  Le  previsioni  dei  commi  1,  2  e 3 si applicano
          separatamente  rispetto ai tributi erariali e ai tributi di
          ciascun altro ente impositore.
              5.   Se  le  violazioni  riguardano  periodi  d'imposta
          diversi  la  sanzione  base  e'  aumentata  dalla  meta' al
          triplo.
              6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla
          constatazione della violazione.
              7.  Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione
          non  puo' essere comunque superiore a quella risultante dal
          cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
              8.  Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai
          commi  3  e 5,  le disposizioni sulla determinazione di una
          sanzione   unica  in  caso  di  progressione  si  applicano
          separatamente  per  ciascun  tributo  e per ciascun periodo
          d'imposta.   La   sanzione   conseguente   alla   rinuncia,
          all'impugnazione    dell'avviso   di   accertamento,   alla
          conciliazione  giudiziale  e  alla definizione agevolata ai
          sensi  degli  articoli  16  e  17 del presente decreto puo'
          stabilirsi  in  progressione  con  violazioni  non indicate
          nell'atto   di   contestazione   o   di  irrogazione  delle
          sanzioni".