Articolo 23 
                        Citta' metropolitane 
 
1. Nelle  aree  metropolitane  di  cui  all'articolo  22,  il  comune
capoluogo  e  gli  altri  comuni  ad  esso   uniti   da   contiguita'
territoriale  e  da  rapporti  di  stretta  integrazione  in   ordine
all'attivita'  economica,  ai  servizi   essenziali,   ai   caratteri
ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in
citta' metropolitane ad ordinamento differenziato. 
 
2. A tale fine, su  iniziativa  degli  enti  locali  interessati,  il
sindaco  del  comune  capoluogo  e  il  presidente  della   provincia
convocano  l'assemblea   dei   rappresentanti   degli   enti   locali
interessati. L'assemblea,  su  conforme  deliberazione  dei  consigli
comunali, adotta una proposta di statuto della citta'  metropolitana,
che  ne  indichi  il  territorio,  l'organizzazione,  l'articolazione
interna e le funzioni. 
 
3.  La  proposta  di  istituzione  della  citta'   metropolitana   e'
sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante,  entro
centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta  riceve  il
voto favorevole  della  maggioranza  degli  aventi  diritto  al  voto
espressa nella meta'  piu'  uno  dei  comuni  partecipanti,  essa  e'
presentata dalla regione entro i successivi  novanta  giorni  ad  una
delle due Camere per l'approvazione con legge. 
 
4. All'elezione degli organi della citta'  metropolitana  si  procede
nel primo turno utile ai sensi delle  leggi  vigenti  in  materia  di
elezioni degli enti locali. 
 
5.  La  citta'  metropolitana,  comunque  denominata,  acquisisce  le
funzioni della  provincia;  attua  il  decentramento  previsto  dallo
statuto, salvaguardando l'identita'  delle  originarie  collettivita'
locali. 
 
6. Quando la citta' metropolitana non coincide con il  territorio  di
una   provincia,   si   procede   alla   nuova   delimitatone   delle
circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche
in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, considerando l'area
della citta' come territorio di una nuova  provincia.  Le  regioni  a
statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai  principi
contenuti nel presente comma. 
 
7. Le disposizioni del comma 6  possono  essere  applicate  anche  in
materia di riordino,  ad  opera  dello  Stato,  delle  circoscrizioni
provinciali nelle  regioni  a  statuto  speciale  nelle  quali  siano
istituite  le  aree   metropolitane   previste   dalla   legislazione
regionale.