Articolo 24
                  Esercizio coordinato di funzioni

1.  La  regione,  previa intesa con gli enti locali interessati, puo'
definire   ambiti  sovracomunali  per  l'esercizio  coordinato  delle
funzioni  degli  enti  locali,  attraverso  forme  associative  e  di
cooperazione, nelle seguenti materie:

a)pianificazione territoriale;
b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
c) piani di traffico intercomunali;
d) tutela    e    valorizzazione    dell'ambiente    e    rilevamento
   dell'inquinamento atmosferico;
e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;

g) smaltimento dei rifiuti;
h) grande distribuzione commerciale;
i) attivita' culturali;
l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.

Le  disposizioni  regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano
fino all'istituzione della citta' metropolitana.