Art. 23. 
                   (Reddito minimo di inserimento) 
1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n.  237,  e'
sostituito dal seguente: 
"Art. 15. - (Estensione del reddito minimo di inserimento). -  1.  Il
Governo, sentite la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  le  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative,  riferisce  al  Parlamento,
entro il 30 maggio 2001, sull'attuazione della sperimentazione e  sui
risultati  conseguiti.  Con  successivo  provvedimento   legislativo,
tenuto conto dei risultati della sperimentazione,  sono  definiti  le
modalita', i termini e le risorse per l'estensione dell'istituto  del
reddito minimo di inserimento come misura generale di contrasto della
poverta',  alla  quale  ricondurre  anche  gli  altri  interventi  di
sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all'articolo 3,  comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni  sociali  di  cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive
modificazioni". 
2. Il reddito minimo  di  inserimento  di  cui  all'articolo  15  del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, e' definito quale misura di contrasto  della
poverta' e di sostegno al  reddito  nell'ambito  di  quelle  indicate
all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge. 
 
          Note all'art. 23, comma 1:
          -  Il  decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, recante:
          "Disciplina dell'introduzione n via sperimentale, in talune
          aree,  dell'istituto  del  reddito minimo di inserimento, a
          norma  dell'art. 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre
          1997,  n.  449", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          20 luglio  1998,  n.  167.  Il  testo  dell'art.  15  e' il
          seguente:
          "Art. 15 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Ministro per la
          solidarieta'  sociale,  entro il 30 giugno 2001, sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, e le organizzazioni
          sindacali,    presenta    al   Parlamento   una   relazione
          sull'attuazione   della  sperimentazione  e  sui  risultati
          conseguiti".
          -  Per  il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
          n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
          -  Per  il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto
          1995, n. 335, si veda in nota all'art. 2, comma 2.
          -  Per il testo dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n.
          153, si veda in nota all'art. 2, comma 2.
          Nota all'art. 23, comma 2:
          -  Per  il titolo del citato decreto legislativo n. 237 del
          1998, si veda in nota all'art. 23, comma 1.