Art. 24.
              (Delega al Governo per il riordino degli
                 emolumenti derivanti da invalidita'
                   civile, cecita' e sordomutismo)
1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, nel rispetto del
principio   della   separazione   tra  spesa  assistenziale  e  spesa
previdenziale,  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica,  un decreto legislativo recante norme per il riordino degli
assegni e delle indennita' spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio
1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo
1971,  n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riclassificazione delle indennita' e degli assegni, e dei relativi
importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e,
nel   complesso,  oneri  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  determinati
dall'andamento  tendenziale  degli attuali trattamenti previsti dalle
disposizioni richiamate dal presente comma.
La  riclassificazione  tiene  inoltre  conto delle funzioni a cui gli
emolumenti  assolvono,  come misure di contrasto alla poverta' o come
incentivi  per  la rimozione delle limitazioni personali, familiari e
sociali  dei  portatori  di  handicap,  per  la  valorizzazione delle
capacita'  funzionali  del  disabile e della sua potenziale autonomia
psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:
1)  reddito  minimo  per  la  disabilita'  totale a cui fare afferire
pensioni  e  assegni  che  hanno  la funzione di integrare, a seguito
della  minorazione,  la  mancata  produzione  di  reddito. Il reddito
minimo, nel caso di grave disabilita', e' cumulabile con l'indennita'
di cui al numero 3.1) della presente lettera;
2)  reddito  minimo  per la disabilita' parziale, a cui fare afferire
indennita'  e  assegni  concessi  alle  persone  con diversi gradi di
minorazione  fisica  e  psichica  per  favorire  percorsi  formativi,
l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19  dicembre  1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29
dicembre  1990,  n.  407,  e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed
a  borse  di  lavoro  di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
280,  da  utilizzare  anche  temporaneamente  nella  fase di avvio al
lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;
3)  indennita'  per  favorire  la  vita  autonoma e la comunicazione,
commisurata  alla  gravita',  nonche'  per  consentire  assistenza  e
sorveglianza    continue    a    soggetti   con   gravi   limitazioni
dell'autonomia.   A   tale   indennita'  afferiscono  gli  emolumenti
concessi,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, per
gravi  disabilita',  totale  non autosufficienza e non deambulazione,
con   lo   scopo  di  rimuovere  l'esclusione  sociale,  favorire  la
comunicazione  e  la permanenza delle persone con disabilita' grave o
totale  non  autosufficienza  a domicilio, anche in presenza di spese
personali  aggiuntive.  L'indennita'  puo' essere concessa secondo le
seguenti modalita' tra loro non cumulabili:
3.1)  indennita'  per  l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati,
concessa a titolo della minorazione;
3.2)  indennita'  di  cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni
totalmente dipendenti;
b)  cumulabilita' dell'indennita' di cura e di assistenza di cui alla
lettera  a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui
all'articolo 23;
c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che
danno  luogo  alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e
2)  della  lettera  a)  del  presente  comma  secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109;
d)  corresponsione  dei  nuovi  trattamenti  per  coloro che non sono
titolari  di  pensioni e indennita' dopo centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso
la   equiparazione   tra   gli  emolumenti  richiesti  nella  domanda
presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;
e)  equiparazione  e ricollocazione delle indennita' gia' percepite e
in  atto  nel  termine  massimo  di  un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo;
f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti
per coloro che gia' fruiscono di assegni e indennita';
g)  riconoscimento  degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani
ospitati  in  strutture residenziali, in termini di pari opportunita'
con  i  soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli
emolumenti  come  partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita,
ferma  restando  la  conservazione di una quota, pari al 50 per cento
del  reddito  minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto
beneficio dell'assistito;
h)  revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento
dell'invalidita'   civile   e   alla  concessione  delle  prestazioni
spettanti,  secondo il principio della unificazione delle competenze,
anche  prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei
criteri  e  dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al
presente  articolo,  tenuto  conto di quanto previsto dall'articolo 4
della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104, dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 157, nonche' dalla Classificazione internazionale dei
disturbi,  disabilita'  ed handicap - International classification of
impairments,    disabilities    and   handicaps   (ICIDH),   adottata
dall'Organizzazione   mondiale   della   sanita';  definizione  delle
modalita' per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.
2.  Sullo  schema  di  decreto  legislativo  di  cui  al comma 1 sono
acquisiti  l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281, nonche' i pareri
degli  enti  e  delle associazioni nazionali di promozione sociale di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre
1987,  n.  476,  e  successive  modificazioni,  delle  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  a livello nazionale e delle
associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo
e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere
da   parte   delle   competenti   Commissioni  parlamentari,  che  si
pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
 
          Note all'art. 24, comma 1:
          -  La  legge  10 febbraio  1962,  n.  66,  recante:  "Nuove
          disposizioni  relative  all'Opera  nazionale  per  i ciechi
          civili", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo
          1962, n. 61.
          -  La  legge  26 maggio 1970, n. 381, recante: "Aumento del
          contributo   ordinario   dello  Stato  a  favore  dell'Ente
          nazionale  per  la protezione e l'assistenza ai sordomuti e
          delle  misure  dell'assegno  di assistenza ai sordomuti, e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1970, n.
          156.
          -  La  legge 27 maggio 1970, n. 382, recante: "Disposizioni
          in  materia  di assistenza ai ciechi civili", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1970, n. 156.
          -  La legge 30 marzo. 1971, n. 118, recante "Conversione in
          legge  del  decreto-legge  30 gennaio  1971,  n. 5, e nuove
          norme  in  favore  dei  mutilati  ed  invalidi  civili", e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971, n.
          82.
          - La legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante: "Indennita' di
          accompagnamento  agli  invalidi civili totalmente inabili",
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 14 febbraio
          1980, n. 44.
          Note all'art. 24, comma 1, lettera a):
          -  Il  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,  recante:
          "Misure  urgenti  a  sostegno  e  ad incremento dei livelli
          occupazionali",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          30 ottobre  1984,  n.  299,  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dall'art. 1, legge 19 dicembre 1984, n. 863
          (Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1984, n. 351).
          - La legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante: "Disposizioni
          diverse  per l'attuazione della manovra di finanza pubblica
          1991-93",    e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          31 dicembre 1990, n. 303.
          -   Il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n.  299,  recante:
          "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  occupazione  e  di
          fiscalizzazione  degli  oneri  sociali  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, e convertito
          in  legge,  con  modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge
          19 luglio  1994, n. 451 (Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1994,
          n. 167).
          -  Il  decreto  legislativo 7 agosto 1997, n. 280, recante:
          "Attuazione della delega conferita dall'art. 26 della legge
          24 giugno  1997,  n. 196, in materia di interventi a favore
          di giovani inoccupati nel Mezzogiorno", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1997, n. 199.
          Nota all'art. 24, comma 1, lettera c):
          -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  1, secondo periodo, del
          citato decreto legislativo n. 109 del 1998 e' il seguente:
          "Prestazioni sociali agevolate.
          1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni
          e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle
          altre  disposizioni vigenti, il presente decreto individua,
          in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della
          situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o
          servizi   sociali   o   assistenziali  non  destinati  alla
          generalita'  dei soggetti o comunque collegati nella misura
          o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di
          tale  sperimentazione  le disposizioni del presente decreto
          si   applicano   alle   prestazioni  o  servizi  sociali  e
          assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo,
          della  maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e
          della   pensione   sociale  e  di  ogni  altra  prestazione
          previdenziale,   nonche'   della   pensione  e  assegno  di
          invalidita'  civile e delle indennita' di accompagnamento e
          assimilate".
          Note all'art. 24, comma 1, lettera h):
          -  Il  testo dell'art. 4 della citata legge n. 104 del 1992
          e' il seguente:
          "Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli accertamenti
          relativi   alla   minorazione,   alle   difficolta',   alla
          necessita'  dell'intervento assistenziale permanente e alla
          capacita'  complessiva individuale residua, di cui all'art.
          3,  sono  effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante
          le  commissioni  mediche  di  cui  all'art.  1  della legge
          15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore
          sociale  e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio
          presso le unita' sanitarie locali".
          -  Il  decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, recante:
          "Attuazione  della  delega  conferita dall'art. 3, comma 3,
          lettera  d),  della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia
          di   potenziamento   delle  attivita'  di  controllo  sulle
          prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e
          inabilita'",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del
          14 giugno 1997, n. 137.
          Note all'art. 24, comma 2:
          -  Per  il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
          n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
          - Per il testo dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della
          citata legge n. 476 del 1987 e successive modificazioni, si
          veda in note all'art. 18, comma 2.