Art. 32.
           (Disposizioni in materia di spese veterinarie)

  1. Nell'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  concernente  detrazioni per oneri, dopo la
lettera c) e' inserita la seguente:
    "c-bis)  le  spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000,
limitatamente  alla  parte  che  eccede lire 250.000. Con decreto del
Ministero  delle finanze sono individuate le tipologie di animali per
le quali spetta la detraibilita' delle predette spese;".
  2.  Le  disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo
d'imposta 2000.
  3.  Alla  copertura  delle minori entrate derivanti dall'attuazione
del  comma  1,  stimate  in  5 miliardi di lire a decorrere dall'anno
2001,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  per l'anno finanziario
2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
  4.  In  sede  di prima applicazione, il decreto del Ministero delle
finanze  di  cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis
del  citato  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta
dal  comma  1 del presente articolo, e' emanato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          Nota all'art. 32:
              -  Per  il testo dell'art. 13-bis del Testo unico delle
          imposte  sui  redditi  approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  cosi' come
          modificato  dalla  presente  legge,  si  rinvia  alle  note
          all'art. 37.