Art. 35.
        (Indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari)

  1.  I  soggetti  che  non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le
indennita'  di  trasferta  di  cui  all'articolo 133 dell'ordinamento
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 15 dicembre
1959,  n. 1229, relative agli anni 1993-1997, possono regolarizzare e
definire  la  loro  posizione  con  l'amministrazione  delle finanze,
versando  le  relative  imposte, sulla base del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314, che ne ha previsto la tassazione nella misura
del  50  per  cento,  al  netto  degli acconti versati ai sensi degli
articoli  146  e 154 del citato ordinamento approvato con decreto del
Presidente   della  Repubblica  15  dicembre  1959,  n.  1229,  senza
l'applicazione  di  interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il
28  febbraio 2001, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo
a decorrere dalla stessa data.
  2.  Le  liti  fiscali  pendenti  sono dichiarate estinte, a seguito
della  regolarizzazione  di  cui  al  comma  1.  Non  si da' luogo al
rimborso di somme eventualmente versate.
 
          Note all'art. 35:
              -  Si  riporta  il testo degli artt. 133, 146 e 154 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,
          n.  1229, recante "Ordinamento degli ufficiali giudiziari e
          degli   aiutanti   ufficiali  giudiziari",  pubblicato  nel
          Supplemento   ordinario   n.   1  alla  Gazzetta  Ufficiale
          1 febbraio 1960, n. 26:
              "Art.  133  - Per gli atti compiuti fuori dell'edificio
          ove  l'ufficio  giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale
          giudiziario,  a  rimborso  di  ogni  spesa, l'indennita' di
          trasferta.  Tale indennita' spetta per il viaggio di andata
          e  per  quello  di ritorno ed e' stabilita, per gli atti di
          notificazione, nella seguente misura:
                a) fino a sei chilometri: lire 1.500;
                b) fino a dodici chilometri: lire 2.800;
                c) fino a diciotto chilometri: lire 3.800;
                d) oltre  i diciotto chilometri, per ogni percorso di
          sei  chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di
          percorso  successivo,  nella misura di cui alla lettera c),
          aumentata di lire 800.
              Per gli atti di esecuzione, l'indennita' e' dovuta, per
          il  viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura
          doppia di quella prevista dal precedente comma.
              L'indennita'   non   e'  dovuta  per  la  notificazione
          eseguita per mezzo del servizio postale.
              Per  il  protesto  di  cambiali e di titoli alle stesse
          equiparati,  si  applicano le norme di cui all'art. 8 della
          legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia
          penale le norme di cui all'art. 142 del presente decreto.
              Annualmente,   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica - su proposta formulata dal Ministro di grazia e
          giustizia,  sentiti  i  rappresentanti delle organizzazioni
          sindacali maggiormente  rappresentative  del  personale, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro e con il Ministro per
          la  funzione  pubblica  -  l'importo  della  indennita'  di
          trasferta   potra'   essere  variato  tenendo  conto  delle
          modificazioni,    accertate   dall'Istituto   centrale   di
          statistica,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
          famiglie  di  operai ed impiegati verificatesi nel triennio
          precedente.
              Le   somme   complessivamente  percepite  a  titolo  di
          indennita'  di  cui  al  primo  comma,  detratte  le  spese
          effettivamente  sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi
          di   legge,  sono  distribuite  dall'ufficiale  giudiziario
          dirigente  l'ufficio,  in parti uguali, rispettivamente tra
          tutti   gli   appartenenti   al  profilo  professionale  di
          collaboratore  UNEP  e  tra  gli appartenenti al profilo di
          assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso.".
              "Art. 146. 1. Le somme riscosse per diritti, indennita'
          di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale
          giudiziario dirigente, il quale e' l'unico responsabile. In
          caso di mancanza o d'impedimento dell'ufficiale giudiziario
          dirigente,  provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio
          giudiziario.
              2.  L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale
          giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il
          3  per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di
          pretura,  il  4  per cento delle stesse. Egli amministra le
          somme  a  tal  fine  detratte  sotto  il controllo del capo
          dell'ufficio,   al  quale  deve  presentare  il  rendiconto
          mensile  e  quello  annuale.  Le  eventuali  eccedenze sono
          utilizzate nell'anno successivo.
              3.  Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2
          sia  di  notevole entita', il capo dell'ufficio giudiziario
          puo'  disporre  il  deposito  in  conto  corrente postale o
          bancario.".
              "Art.  154.  1.  Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a
          versare  allo  Stato una tassa del 10 per cento sui diritti
          per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.
              2.  Eguale  tassa  e' dovuta dalle parti sul diritto di
          protesto  di  titoli  di  credito  e  sulle  indennita'  di
          trasferta,   per   gli   atti   compiuti   dagli  ufficiali
          giudiziari,  in  aggiunta  all'eventuale  imposta  di bollo
          dovuta per la quietanza.
              3.  La  tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 e'
          corrisposta  mediante  applicazione, a cura degli ufficiali
          giudiziari,  di  marche da bollo del valore corrispondente,
          sull'originale  degli  atti  notificati od eseguiti, con le
          modalita'  stabilite  per  l'imposta di bollo dovuta per la
          quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni
          previste dal testo unico sull'imposta di bollo.
              4.  Per  gli  atti  o  commissioni che non abbiano dato
          luogo  a  formazione  di  originale,  l'applicazione  delle
          marche e' fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.
              5.  In relazione a particolare esigenza di servizio, e'
          facolta'  del  Ministero  delle  finanze,  su  proposta del
          Ministero  di  grazia  e  giustizia,  di  consentire che il
          pagamento  della  tassa  del  10  per  cento sia effettuato
          direttamente all'ufficio del registro.
              6.  L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo
          riscuota  dalle  parti  l'ammontare totale o parziale della
          tassa    da   lui   dovuta,   e'   punito   con   l'ammenda
          disciplinare.".
              Il   decreto  legislativo  2 settembre  1997,  n.  314,
          recante      "Armonizzazione,      razionalizzazione      e
          semplificazione  delle disposizioni fiscali e previdenziali
          concernenti  i  redditi di lavoro dipendente e dei relativi
          adempimenti  da  parte  dei  datori  di  lavoro",  e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1997, n.
          219, S.O.