Art. 37.
                 (Disposizioni tributarie in materia
             di associazioni sportive dilettantistiche)

  1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  13-bis,  comma  1,  concernente  detrazioni per
oneri, la lettera i-ter) e' sostituita dalla seguente:
      "i-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per  un importo
complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni
di  lire,  in  favore  delle  societa'  sportive  dilettantistiche, a
condizione  che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto  del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
    b)  all'articolo  65,  comma  2,  concernente  oneri  di utilita'
sociale, dopo la lettera c-septies) e' aggiunta la seguente:
      "c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non
superiore  a  due  milioni  di  lire  o  al  2  per cento del reddito
d'impresa    dichiarato,    a    favore   delle   societa'   sportive
dilettantistiche";
    c)  all'articolo  81,  comma  1,  concernente redditi diversi, la
lettera m) e' sostituita dalla seguente:
      "m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa,
i  premi  e  i  compensi  erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive   dilettantistiche  dal  CONI,  dalle  Federazioni  sportive
nazionali,  dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine
(UNIRE),  dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo,
comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche
e che da essi sia riconosciuto";
    d)  all'articolo  83, concernente premi, vincite e indennita', il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2.  Le indennita', i rimborsi forfettari, i premi e i compensi
di  cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a
formare  il reddito per un importo non superiore complessivamente nel
periodo  d'imposta  a  lire  10.000.000.  Non concorrono, altresi', a
formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto,
all'alloggio,  al  viaggio  e  al trasporto sostenute in occasione di
prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.";
    e)  all'articolo  91-bis,  comma  1,  concernente  detrazioni  di
imposta  per  oneri,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche'  dell'onere  di  cui  all'articolo  13-bis,  comma 1, lettera
i-ter)".
  2.  All'articolo  25  della  legge  13  maggio 1999, n.133, recante
disposizioni   tributarie   in   materia   di  associazioni  sportive
dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
      "1.  Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81,
comma  1,  lettera  m),  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  in materia di redditi
diversi,  le  societa'  e  gli  enti eroganti operano, con obbligo di
rivalsa,  una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di
reddito  dall'articolo  11  dello  stesso  testo  unico, e successive
modificazioni,  concernente  determinazione  dell'imposta, maggiorata
delle  addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle
persone  fisiche.  La  ritenuta  e'  a  titolo d'imposta per la parte
imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed e'
a  titolo  di  acconto per la parte imponibile che eccede il predetto
importo.  Ai  soli  fini  della  determinazione  delle  aliquote  per
scaglioni  di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo
unico,  la  parte  dell'imponibile  assoggettata  a ritenuta a titolo
d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.
      2.  Per  le  associazioni  sportive  dilettantistiche, comprese
quelle  non  riconosciute  dal  CONI  o  dalle  Federazioni  sportive
nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva, che si
avvalgono  dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre
1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il
reddito  imponibile,  per  un  numero  di eventi complessivamente non
superiore  a  due  per  anno e per un importo non superiore al limite
annuo  complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica e con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali:
        a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento
di attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali;
        b)  i  proventi  realizzati  per  il  tramite  della raccolta
pubblica  di  fondi effettuata in conformita' all'articolo 108, comma
2-bis,  lettera  a),  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  e successive modificazioni, in materia di formazione
del reddito complessivo.
      3.  A  decorrere  dal  periodo d'imposta successivo a quello in
corso  alla  data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo
1,   comma   1,  della  legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  recante
disposizioni   tributarie   relative   alle   associazioni   sportive
dilettantistiche,   come   modificato   da  ultimo  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  285  del  5  dicembre  1998,  in lire
130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni.
      4.   Alla   legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  e  successive
modificazioni,   recante   disposizioni   tributarie   relative  alle
associazioni  sportive  dilettantistiche,  sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) nell'articolo 1, il comma 3 e' abrogato;
        b) nell'articolo 2:
          1)  al  comma  3, le parole: "quinto comma" sono sostituite
dalle seguenti: "sesto comma";
          2)  al  comma  5,  le parole: "6 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "3 per cento".
      5.  I  pagamenti  a  favore  di  societa',  enti o associazioni
sportive  dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti
da  questi  effettuati  sono eseguiti, se di importo superiore a lire
1.000.000,  tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati
ovvero     secondo    altre    modalita'    idonee    a    consentire
all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che  possono  essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze
da  emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la
decadenza  dalle  agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.
398,  e  successive  modificazioni,  recante  disposizioni tributarie
relative    alle    associazioni    sportive    dilettantistiche,   e
l'applicazione  delle  sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto
legislativo  18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni
tributarie  non  penali in materia di imposte dirette, di imposta sul
valore aggiunto e di riscossione dei tributi";
    b) i commi 5 e 6 sono abrogati.
      3.   La  legge  25  marzo  1986,  n.  80,  recante  trattamento
tributario   dei   proventi  derivanti  dall'esercizio  di  attivita'
sportive dilettantistiche, e' abrogata.
      4.  Le  disposizioni  dei  commi  1,  2 e 3 si applicano dal 1°
gennaio  2000.  Restano  salvi  tutti gli atti adottati anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo
a  recuperi,  a  rimborsi  d'imposta  o  applicazione di sanzioni nei
confronti  dei  soggetti  che anteriormente a tale data hanno assunto
comportamenti,  ovvero hanno corrisposto o percepito le indennita', i
rimborsi  o  i  compensi,  conformemente  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo   25  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  recante
disposizioni   tributarie   in   materia   di  associazioni  sportive
dilettantistiche,  e  a quelle del decreto del Ministro delle finanze
26 novembre 1999, n. 473.
 
          Note all'art. 37:
              -  Si riporta il testo dell'art. 13-bis del Testo unico
          delle   imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              "Art.  13-bis. (Detrazioni per oneri) - 1. Dall'imposta
          lorda  si  detrae  un  importo  pari  al  19  per cento dei
          seguenti   oneri   sostenuti   dal   contribuente,  se  non
          deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo:
                a) gli  interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione,  pagati a soggetti residenti nel territorio
          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari  di  ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
          dichiarati;
                b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione  pagati  a soggetti residenti nel territorio
          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di  soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare  da  adibire ad abitazione principale entro sei
          mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
          milioni  di  lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
          essere  effettuato  nei  sei  mesi antecedenti o successivi
          alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
          tiene   conto   del   suddetto  periodo  nel  caso  in  cui
          l'originario  contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
          nuovo  di  importo  non  superiore  alla  residua  quota di
          capitale  da  rimborsare, maggiorata  delle  spese  e degli
          oneri  correlati.  Per  abitazione  principale  si  intende
          quella  nella quale il contribuente dimora abitualmente. La
          detrazione  spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso
          del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto
          delle  variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di
          lavoro.  In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o
          di  piu'  contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri  accessori  e  quote  di  rivalutazione sostenuti. La
          detrazione  spetta,  nello stesso limite complessivo e alle
          stesse   condizioni,   anche  con  riferimento  alle  somme
          corrisposte  dagli  assegnatari di alloggi di cooperative e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione,  alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi;
                c) le  spese  sanitarie, per la parte che eccede lire
          250  mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
          spese  mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
          indicate  nell'art.  10, comma 1, lettera b), e dalle spese
          chirurgiche,  per  prestazioni specialistiche e per protesi
          dentarie  e  sanitarie  in  genere.  Le spese riguardanti i
          mezzi  necessari  all'accompagnamento,  alla deambulazione,
          alla  locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
          informatici  rivolti  a  facilitare  l'autosufficienza e le
          possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3
          della   legge   5 febbraio   1992,   n.  104,  si  assumono
          integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
          soggetti  indicati  nel  precedente  periodo, con ridotte o
          impedite  capacita'  motorie  permanenti,  si comprendono i
          motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
          articoli  53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
          lettere  a),  c)  ed  f), del decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285,  anche  se  prodotti in serie e adattati in
          funzione   delle   suddette  limitazioni  permanenti  delle
          capacita'  motorie.  Tra i veicoli adattati alla guida sono
          compresi  anche  quelli  dotati  di solo cambio automatico,
          purche'  prescritto  dalla commissione medica locale di cui
          all'art.  119  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.
          285.  Tra  i  mezzi  necessari  per  la locomozione dei non
          vedenti  sono  compresi  i  cani  guida  e  gli autoveicoli
          rispondenti  alle  caratteristiche da stabilire con decreto
          del  Ministro  delle  finanze. Tra i mezzi necessari per la
          locomozione  dei  sordomuti  sono  compresi gli autoveicoli
          rispondenti  alle  caratteristiche da stabilire con decreto
          del  Ministro  delle finanze. La detrazione spetta una sola
          volta  in  un  periodo di quattro anni, salvo i casi in cui
          dal   Pubblico  registro  automobilistico  risulti  che  il
          suddetto  veicolo sia stato cancellato da detto registro, e
          con  riferimento  a un solo veicolo, nei limiti della spesa
          di  lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse
          che  il  suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato,
          nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni
          da  cui  va  detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'
          consentito,  alternativamente,  di  ripartire  la  predetta
          detrazione  in  quattro  quote  annuali  costanti e di pari
          importo.  Si  considerano rimaste a carico del contribuente
          anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi
          di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
          detrazione  d'imposta  o  che  non  sono deducibili dal suo
          reddito  complessivo  ne'  dai  redditi  che  concorrono  a
          formarlo.  Si  considerano,  altresi', rimaste a carico del
          contribuente  le spese rimborsate per effetto di contributi
          o  premi  che,  pur  essendo versati da altri, concorrono a
          formare  il  suo  reddito, salvo che il datore di lavoro ne
          abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
              c-bis)  le  spese veterinarie, fino all'importo di lire
          750.000,  alla  parte  che eccede lire 250.000. Con decreto
          del  Ministero  delle finanze sono individuate le tipologie
          di  animali  per  le  quali  spetta  la detraibilita' delle
          predette spese;
                d) le  spese  funebri  sostenute  in dipendenza della
          morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
          di  affidati  o  affiliati,  per  importo non superiore a 3
          milioni di lire per ciascuna di esse;
                e) le  spese  per  frequenza  di  corsi di istruzione
          secondaria  e  universitaria,  in  misura  non  superiore a
          quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
          statali;
                f) i  premi  per  assicurazioni aventi per oggetto il
          rischio di morte o di invalidita' permanente superiore al 5
          per  cento  da  qualsiasi  causa  derivante,  ovvero di non
          autosufficienza   nel  compimento  degli  atti  della  vita
          quotidiana,  se  l'impresa di assicurazione non ha facolta'
          di  recesso  dal contratto, per un importo complessivamente
          non  superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
          Ministero   delle   finanze,   sentito  l'Istituto  per  la
          vigilanza   sulle   assicurazioni   private  (ISVAP),  sono
          stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
          contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
          Per   i  percettori  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e
          assimilato,  si  tiene  conto, ai fini del predetto limite,
          anche  dei  premi di assicurazione in relazione ai quali il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato la detrazione in sede di
          ritenuta;
                g) le  spese  sostenute  dai  soggetti obbligati alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 settembre  1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle  spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
          risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
          competente   soprintendenza   del   Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali,  previo  accertamento  della loro
          congruita'  effettuato  d'intesa  con il competente ufficio
          del  territorio  del Ministero delle finanze. La detrazione
          non  spetta  in  caso di mutamento di destinazione dei beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i  beni  culturali  e  ambientali,  di mancato assolvimento
          degli  obblighi  di  legge  per  consentire l'esercizio del
          diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili e
          mobili  vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali   da'   immediata  comunicazione  al  competente
          ufficio  delle  entrate  del  Ministero delle finanze delle
          violazioni  che  comportano  la  perdita  del  diritto alla
          detrazione;  dalla  data di ricevimento della comunicazione
          inizia  a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica della
          dichiarazione dei redditi;
                h) le  erogazioni  liberali  in denaro a favore dello
          Stato,  delle  regioni,  degli enti locali territoriali, di
          enti  o  istituzioni  pubbliche,  di comitati organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali   e  ambientali,  di  fondazioni  e  associazioni
          legalmente  riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
          o   promuovono   attivita'  di  studio,  di  ricerca  e  di
          documentazione  di rilevante valore culturale e artistico o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la  manutenzione,  la  protezione  o il restauro delle cose
          indicate  nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
          nel  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre
          1963,  n.  1409,  ivi comprese le erogazioni effettuate per
          l'organizzazione  in  Italia  e  all'estero  di mostre e di
          esposizioni  di  rilevante  interesse scientifico-culturale
          delle  cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le ricerche
          eventualmente  a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
          manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
          anche  ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi gli
          studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
          le  pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
          culturali  devono  essere  autorizzate,  previo  parere del
          competente  comitato di settore del Consiglio nazionale per
          i  beni  culturali  e  ambientali, dal Ministero per i beni
          culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
          spesa  ed  il  conto  consuntivo.  Il  Ministero per i beni
          culturali   e   ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari
          affinche'  le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore delle
          associazioni  legalmente  riconosciute, delle istituzioni e
          delle  fondazioni  siano  utilizzate per gli scopi indicati
          nella   presente   lettera   e  controlla  l'impiego  delle
          erogazioni  stesse.  Detti  termini  possono, per causa non
          imputabile  al  donatario, essere prorogati una sola volta.
          Le  erogazioni  liberali  non  integralmente utilizzate nei
          termini  assegnati  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
          dello   Stato,   o   delle  regioni  e  degli  enti  locali
          territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
          essi  siano  direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
          fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
          l'anno  successivo.  Il  Ministero  per  i beni culturali e
          ambientali  comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
          centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero  delle  finanze  l'elenco nominativo dei soggetti
          erogatori,  nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
                h-bis)  il  costo specifico o, in mancanza, il valore
          normale  dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
          convenzione,  ai  soggetti  e  per le attivita' di cui alla
          lettera h);
                i) le  erogazioni liberali in denaro, per importo non
          superiore   al   2   per   cento  del  reddito  complessivo
          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari
          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro
          totalita', all'entrata dello Stato;
                i-bis)  le erogazioni liberali in denaro, per importo
          non   superiore  a  4  milioni  di  lire,  a  favore  delle
          organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
          nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
          a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
          di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
          cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
          di  assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
          impotenza  al  lavoro  o  di  vecchiaia, ovvero, in caso di
          decesso,  un  aiuto  alle  loro  famiglie. La detrazione e'
          consentita   a   condizione   che  il  versamento  di  tali
          erogazioni  e  contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento  previsti  dall'art.  23  del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
          a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
          di  efficaci  controlli,  che  possono essere stabilite con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze da emanarsi ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                i-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per un
          importo  complessivo  in  ciascun  periodo  di  imposta non
          superiore  a  due milioni di lire, in favore delle societa'
          sportive  dilettantistiche,  a condizione che il versamento
          di  tali  erogazioni  sia  eseguito tramite banca o ufficio
          postale,  ovvero  secondo  altre  modalita'  stabilite  con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  da emanare ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              1-bis.  Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
          19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
          dei  partiti  e movimenti politici per importi compresi tra
          100.000   e   200   milioni  di  lire  effettuate  mediante
          versamento bancario o postale.
              1-ter.  Ai  fini dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,   si   detrae  dall'imposta  lorda,  e  fino  alla
          concorrenza  del  suo  ammontare, un importo pari al 19 per
          cento  dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di   indicizzazione   pagati   a   soggetti  residenti  nel
          territorio   dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro  delle
          Comunita'  europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
          dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998
          e  garantiti  da  ipoteca,  per  la costruzione dell'unita'
          immobiliare   da  adibire  ad  abitazione  principale.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita'  e  le  condizioni  alle  quali e' subordinata la
          detrazione di cui al presente comma.
              1-quater.  Dall'imposta  lorda  si detrae, nella misura
          forfettaria  di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
          vedenti per il mantenimento dei cani guida.
              2.  Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
          comma  1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
          nell'interesse  delle  persone indicate nell'art. 12 che si
          trovino  nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per
          gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
          stabilito.  Per  gli  oneri  di  cui  alla  lettera  c) del
          medesimo  comma  1  sostenuti  nell'interesse delle persone
          indicate  nell'art.  12 che non si trovino nelle condizioni
          previste  dal  comma  3  del  medesimo articolo, affette da
          patologie    che    danno   diritto   all'esenzione   dalla
          partecipazione  alla  spesa sanitaria, la detrazione spetta
          per  la  parte  che non trova capienza nell'imposta da esse
          dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti
          tali   patologie,   ed   entro  il  limite  annuo  di  lire
          12.000.000.
              3.  Per  gli  oneri  di  cui  alle  lettere a), g), h),
          h-bis),  i)  ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle societa'
          semplici  di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli
          soci  nella stessa proporzione prevista nel menzionato art.
          5 ai fini della imputazione del reddito.".
              -  Per  il  testo  dell'art.  65  del Testo unico delle
          imposte  sui  redditi  approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  cosi' come
          modificato  dalla  presente  legge,  si  rinvia  alle  note
          all'art. 38.
              -  Si  riporta il testo degli articoli 81, 83, e 91-bis
          del  Testo  unico  delle  imposte sui redditi approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  81  (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
          se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
          conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di
          imprese  commerciali  o da societa' in nome collettivo e in
          accomandita  semplice,  ne'  in  relazione alla qualita' di
          lavoratore dipendente:
                a) le     plusvalenze    realizzate    mediante    la
          lottizzazione  di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
          renderli   edificabili,  e  la  successiva  vendita,  anche
          parziale, dei terreni e degli edifici;
                b) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo  oneroso  di beni immobili acquistati o costruiti da
          non  piu'  di  cinque  anni,  esclusi  quelli acquisiti per
          successione  o donazione e le unita' immobiliari urbane che
          per  la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
          o  la  costruzione  e  la  cessione  sono  state adibite ad
          abitazione  principale  del  cedente  o dei suoi familiari,
          nonche',  in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
          di  cessioni  a  titolo  oneroso di terreni suscettibili di
          utilizzazione    edificatoria    secondo    gli   strumenti
          urbanistici vigenti al momento della cessione;
                c) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di partecipazioni qualificate.
              Costituisce  cessione  di partecipazioni qualificate la
          cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di
          ogni  altra  partecipazione  al  capitale  od al patrimonio
          delle  societa'  di cui all'art. 5, escluse le associazioni
          di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  e dei soggetti di cui
          all'art.  87,  comma  1,  lettere  a),  b) e d), nonche' la
          cessione  di diritti o titoli attraverso cui possono essere
          acquisite    le   predette   partecipazioni,   qualora   le
          partecipazioni,  i  diritti  o titoli ceduti rappresentino,
          complessivamente,   una  percentuale  di  diritti  di  voto
          esercitabili  nell'assemblea  ordinaria superiore al 2 o al
          20  per  cento  ovvero una partecipazione al capitale od al
          patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si
          tratti  di  titoli  negoziati in mercati regolamentati o di
          altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
          possono  essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette  partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
          e  di  partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
          le  cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
          nei  confronti  di  soggetti  diversi. Tale disposizione si
          applica  dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
          diritti  posseduti rappresentano una percentuale di diritti
          di  voto  o  di  partecipazione  superiore alle percentuali
          suindicate;
                c-bis)  le  plusvalenze, diverse da quelle imponibili
          ai  sensi  della lettera c), realizzate mediante cessione a
          titolo  oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
          capitale  o  al  patrimonio  di societa' di cui all'art. 5,
          escluse  le  associazioni  di cui al comma 3, lettera c), e
          dei  soggetti  di  cui  all'art.  87,  nonche' di diritti o
          titoli  attraverso cui possono essere acquisite le predette
          partecipazioni;
                c-ter)  le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
          lettere  c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso  ovvero  rimborso  di titoli non rappresentativi di
          merci,  di  certificati di massa, di valute estere, oggetto
          di  cessione  a  termine  o  rivenienti da depositi o conti
          correnti,  di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
          grezzo   o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione  ad
          organismi    d'investimento    collettivo.   Agli   effetti
          dell'applicazione   della  presente  lettera  si  considera
          cessione  a  titolo  oneroso anche il prelievo delle valute
          estere dal deposito o conto corrente;
                c-quater)    i    redditi,    diversi    da    quelli
          precedentemente   indicati,  comunque  realizzati  mediante
          rapporti  da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
          acquistare  a termine strumenti finanziari, valute, metalli
          preziosi  o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
          uno  o  piu'  pagamenti  collegati  a tassi di interesse, a
          quotazioni  o  valori  di  strumenti  finanziari, di valute
          estere,  di  metalli  preziosi  o  di merci e ad ogni altro
          parametro    di    natura    finanziaria.    Agli   effetti
          dell'applicazione  della  presente lettera sono considerati
          strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
                c-quinquies)   le   plusvalenze  ed  altri  proventi,
          diversi  da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati
          mediante  cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura di
          rapporti  produttivi  di  redditi  di  capitale  e mediante
          cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di  crediti
          pecuniari   o   di  strumenti  finanziari,  nonche'  quelli
          realizzati  mediante rapporti attraverso cui possono essere
          conseguiti  differenziali positivi e negativi in dipendenza
          di un evento incerto;
                d) le  vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
          dei  giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
          i  premi  derivanti  da  prove  di  abilita'  o dalla sorte
          nonche'  quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
          meriti artistici, scientifici o sociali;
                e) i  redditi  di  natura fondiaria non determinabili
          catastalmente,  compresi quelli dei terreni dati in affitto
          per usi non agricoli;
                f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
                g) i  redditi  derivanti dall'utilizzazione economica
          di   opere  dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e  di
          processi,  formule  e  informazioni  relativi ad esperienze
          acquisite  in campo industriale, commerciale o scientifico,
          salvo  il  disposto  della lettera b) del comma 2 dell'art.
          49;
                h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
          e   dalla  sublocazione  di  beni  immobili,  dall'affitto,
          locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
          macchine   e   altri  beni  mobili,  dall'affitto  e  dalla
          concessione   in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e  la
          concessione   in  usufrutto  dell'unica  azienda  da  parte
          dell'imprenditore  non  si considerano fatti nell'esercizio
          dell'impresa,  ma  in  caso  di successiva vendita totale o
          parziale  le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
          reddito complessivo come redditi diversi;
                h-bis)   le   plusvalenze   realizzate   in  caso  di
          successiva   cessione,   anche   parziale,   delle  aziende
          acquisite ai sensi dell'art. 54, comma 5, ultimo periodo;
                i) i  redditi  derivanti da attivita' commerciali non
          esercitate abitualmente;
                l) i   redditi   derivanti  da  attivita'  di  lavoro
          autonomo  non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
          obblighi di fare, non fare o permettere;
                m) le  indennita' di trasferta, i rimborsi forfettari
          di  spesa,  i  premi  e  i  compensi erogati nell'esercizio
          diretto  di  attivita'  sportive dilettantistiche dal CONI,
          dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale
          per  l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di
          promozione  sportiva  e  da  qualunque  organismo, comunque
          denominato,     che     persegua     finalita'     sportive
          dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
              1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
          c-bis)  e  c-ter)  del  comma  1, si considerano cedute per
          prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti,
          nonche'  le  valute ed i metalli preziosi acquisiti in data
          piu'  recente;  in  caso  di  chiusura  o  di  cessione dei
          rapporti  di  cui  alla  lettera  c-quater)  si considerano
          chiusi  o  ceduti  per  primi  i  rapporti  sottoscritti od
          acquisiti in data piu' recente.
              1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
          oneroso  di  valute  estere  rivenienti da depositi e conti
          correnti  concorrono  a formare il reddito a condizione che
          nel  periodo  d'imposta  la  giacenza  dei depositi e conti
          correnti  complessivamente  intrattenuti  dal contribuente,
          calcolata  secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
          di  riferimento  sia  superiore a cento milioni di lire per
          almeno sette giorni lavorativi continui.
              1-quater.  Fra  le  plusvalenze e i redditi di cui alle
          lettere  c-ter),  c-quater)  e  c-quinquies) si comprendono
          anche  quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
          attivita'   finanziarie   o   dei  rapporti  ivi  indicati,
          sottoscritti  all'emissione  o  comunque  non acquistati da
          terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.".
              "Art.  83 (Premi, vincite e indennita'). - 1. I premi e
          le  vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 81
          costituiscono  reddito per l'intero ammontare percepito nel
          periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
              2.  Le  indennita',  i rimborsi forfettari, i premi e i
          compensi  di  cui  alla lettera m) del comma 1 dell'art. 81
          non  concorrono  a  formare  il  reddito per un importo non
          superiore  complessivamente  nel  periodo  d'imposta a lire
          10.000.000.  Non concorrono, altresi', a formare il reddito
          i   rimborsi   di  spese  documentate  relative  al  vitto,
          all'alloggio,  al  viaggio  e  al  trasporto  sostenute  in
          occasione  di  prestazioni  effettuate fuori dal territorio
          comunale.".
              "Art.  91-bis  (Detrazione  di  imposta  per  oneri). -
          1. Dall'imposta  lorda si detrae fino a concorrenza del suo
          ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui
          all'art. 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle societa' e
          agli  enti  di  cui  all'art. 87, comma 1, lettere a) e b),
          diversi  dagli  enti  nei  quali  vi sia una partecipazione
          pubblica   o  i  cui  titoli  siano  negoziati  in  mercati
          regolamentati  italiani o esteri, nonche' dalle societa' ed
          enti  che  controllano, direttamente o indirettamente, tali
          soggetti,  ovvero  ne siano controllati o siano controllati
          dalla  stessa  societa'  o  ente  che  controlla i soggetti
          medesimi,  nonche' dell'onere di cui all'art. 13-bis, comma
          1,  lettera  i-ter), ridotto alla meta', nonche' dell'onere
          di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera i-ter).
              2. (Abrogato).".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 25 della citata legge
          13 maggio   1999,  n.  133,  cosi'  come  modificata  dalla
          presente legge:
              "Art.   25   (Disposizioni  tributarie  in  materia  di
          associazioni  sportive  dilettantistiche). - 1. Sulla parte
          imponibile dei redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettera
          m),  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, in materia di
          redditi  diversi,  le societa' e gli enti eroganti operano,
          con  obbligo  di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata
          per il primo scaglione di reddito dall'art. 11 dello stesso
          testo   unico,   e  successive  modificazioni,  concernente
          determinazione  dell'imposta, maggiorata  delle addizionali
          di  compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone
          fisiche.  La  ritenuta  e'  a titolo d'imposta per la parte
          imponibile  dei  suddetti  redditi  compresa fino a lire 40
          milioni  ed  e' a titolo di acconto per la parte imponibile
          che   eccede  il  predetto  importo.  Ai  soli  fini  della
          determinazione  delle  aliquote per scaglioni di reddito di
          cui  al  predetto  art. 11 del citato testo unico, la parte
          dell'imponibile  assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta
          concorre alla formazione del reddito complessivo.
              2.   Per  le  associazioni  sportive  dilettantistiche,
          comprese   quelle   non   riconosciute  dal  CONI  o  dalle
          Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti
          di  promozione  sportiva,  che si avvalgono dell'opzione di
          cui  all'art.  1  della  legge  16 dicembre 1991, n. 398, e
          successive  modificazioni,  non  concorrono  a  formare  il
          reddito    imponibile,    per    un    numero   di   eventi
          complessivamente  non  superiore  a  due  per anno e per un
          importo  non  superiore al limite annuo complessivo fissato
          con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e  con  il  Ministro  per  i beni e le attivita'
          culturali:
                a) i  proventi  realizzati  dalle  associazioni nello
          svolgimento  di  attivita'  commerciali connesse agli scopi
          istituzionali;
                b) i   proventi   realizzati  per  il  tramite  della
          raccolta   pubblica  di  fondi  effettuata  in  conformita'
          all'art.  108,  comma  2-bis,  lettera  a), del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive  modificazioni,  in  materia  di  formazione del
          reddito complessivo.
              3.  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo a
          quello  in  corso  alla  data del 18 maggio 1999, l'importo
          fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991,
          n.  398,  recante  disposizioni  tributarie  relative  alle
          associazioni  sportive dilettantistiche, come modificato da
          ultimo   con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri   10 novembre   1998,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000,
          e' elevato a lire 360 milioni.
              4.  Alla  legge  16 dicembre 1991, n. 398, e successive
          modificazioni,  recante  disposizioni  tributarie  relative
          alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate
          le seguenti modificazioni:
                a) nell'art. 1, il comma 3 e' abrogato;
                b) nell'art. 2:
                  1)  al  comma  3,  le  parole:  "quinto  comma sono
          sostituite dalle seguenti: "sesto comma ;
                  2)  al  comma  5,  le  parole:  "6  per  cento sono
          sostituite dalle seguenti: "3 per cento .
              5.   I   pagamenti   a   favore  di  societa',  enti  o
          associazioni  sportive  dilettantistiche di cui al presente
          articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti,
          se  di  importo  superiore  a lire 1.000.000, tramite conti
          correnti  bancari o postali a loro intestati ovvero secondo
          altre  modalita'  idonee  a  consentire all'amministrazione
          finanziaria  lo  svolgimento  di  efficaci  controlli,  che
          possono  essere  stabilite  con  decreto del Ministro delle
          finanze  da  emanare  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente
          disposizione  comporta  la  decadenza dalle agevolazioni di
          cui  alla  legge  16 dicembre  1991,  n.  398, e successive
          modificazioni,  recante  disposizioni  tributarie  relative
          alle     associazioni    sportive    dilettantistiche,    e
          l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dall'art. 11 del
          decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  471,  recante
          riforma  delle sanzioni tributarie non penali in materia di
          imposte  dirette,  di  imposta  sul  valore  aggiunto  e di
          riscossione dei tributi.
              6. (Abrogato).".
              -  Per  opportuna  conoscenza si riporta il testo degli
          articoli 1  e  2  della  legge  16 dicembre  1991,  n. 398,
          recante "Disposizioni tributarie relative alle associazioni
          sportive   dilettantistiche",   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  17 dicembre  1991, n. 295, cosi' come modificati
          dal  comma  4  dell'art.  25 della legge 13 maggio 1999, da
          ultimo modificato dalla presente legge:
              "Art.  1.  -  1.  Le  associazioni  sportive e relative
          sezioni   non   aventi   scopo  di  lucro,  affiliate  alle
          federazioni  sportive  nazionali  o  agli enti nazionali di
          promozione  sportiva  riconosciuti  ai  sensi  delle  leggi
          vigenti, che svolgono attivita' sportive dilettantistiche e
          che  nel  periodo  d'imposta  precedente  hanno  conseguito
          dall'esercizio  di  attivita'  commerciali  proventi per un
          importo  non  superiore  a lire 100 milioni, possono optare
          per   l'applicazione   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          dell'imposta   sul   reddito  delle  persone  giuridiche  e
          dell'imposta  locale sui redditi secondo le disposizioni di
          cui   all'art.   2.   L'opzione   e'   esercitata  mediante
          comunicazione  a  mezzo  lettera raccomandata da inviare al
          competente  ufficio  dell'imposta sul valore aggiunto; essa
          ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in
          cui  e'  esercitata,  fino  a quando non sia revocata e, in
          ogni   caso,   per  almeno  un  triennio.  I  soggetti  che
          intraprendono    l'esercizio   di   attivita'   commerciali
          esercitano  l'opzione  nella dichiarazione da presentare ai
          sensi   dell'art.  35  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
          modificazioni.  L'opzione  ha  effetto  anche ai fini delle
          imposte   sui   redditi   e   di   essa  deve  essere  data
          comunicazione  agli  uffici  delle  imposte dirette entro i
          trenta giorni successivi.
              2.  Nei  confronti  dei  soggetti  che hanno esercitato
          l'opzione  di  cui  al  comma 1 e che nel corso del periodo
          d'imposta  hanno  superato  il  limite di lire 100 milioni,
          cessano  di applicarsi le disposizioni della presente legge
          con  effetto  dal mese successivo a quello in cui il limite
          e' superato.
              3.  (Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto
          del   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, si procede alla
          ricognizione  della variazione percentuale del valore medio
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          e   di   impiegati  relativo  al  periodo  di  dodici  mesi
          terminante  il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore
          medio  del  medesimo  indice  rilevato con riferimento allo
          stesso   periodo  dell'anno  precedente.  Con  il  medesimo
          decreto  si stabilisce l'adeguamento del limite di lire 100
          milioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 nella stessa misura della
          variazione  percentuale  del  valore  medio dell'indice dei
          prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati)
          Comma abrogato.".
              "Art.  2.  -  1. I soggetti di cui all'art. 1 che hanno
          esercitato  l'opzione  sono  esonerati  dagli  obblighi  di
          tenuta  delle scritture contabili prescritti dagli articoli
          14,  15,  16,  18  e  20  del  decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni.  Sono, altresi', esonerati dagli obblighi di
          cui   al   titolo  II  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              2.   I   soggetti  che  fruiscono  dell'esonero  devono
          annotare  nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di
          incasso  previste,  rispettivamente,  dagli articoli 8 e 13
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,  n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento
          conseguito nell'esercizio di attivita' commerciali.
              3.   Per  i  proventi  di  cui  al  comma  2,  soggetti
          all'imposta  sul  valore  aggiunto,  l'imposta  continua ad
          applicarsi  con  le  modalita'  di  cui  all'art. 74, sesto
          comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633.
              4.  Le  fatture  emesse e le fatture di acquisto devono
          essere   numerate   progressivamente   per  anno  solare  e
          conservate  a  norma  dell'art.  39, decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, e dell'art. 22
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600.  Sono  fatte salve le disposizioni previste
          dalla  legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta
          fiscale,   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          6 ottobre   1978,  n.  627,  in  materia  di  documento  di
          accompagnamento  dei  beni  viaggianti, nonche' dalla legge
          26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.
              5.  In  deroga  alle  disposizioni  contenute nel testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, il
          reddito  imponibile  dei  soggetti  di  cui  all'art.  1 e'
          determinato    applicando    all'ammontare   dei   proventi
          conseguiti   nell'esercizio  di  attivita'  commerciali  il
          coefficiente  di redditivita' del 3 per cento e aggiungendo
          le plusvalenze patrimoniali.
              6.  Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  saranno approvati i modelli di distinta e
          di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le
          relative modalita' di compilazione.".
              -  La  legge 25 marzo 1986, n. 80, recante "Trattamento
          tributario   dei   proventi   derivanti  dall'esercizio  di
          attivita'  sportive  dilettantistiche",  ora  abrogata  dal
          presente  articolo,  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          29 marzo 1976, n. 7.
              -  Il  decreto  del  Ministro delle finanze 26 novembre
          1999,   n.  473,  recante  "Regolamento  recante  norme  di
          attuazione dell'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
          relativo   a   disposizioni   tributarie   in   materia  di
          associazioni sportive dilettantistiche" e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1999, n. 294.